• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00499 (2-00499) «Ruggiero, De Lorenzis, Grimaldi, Scagliusi, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Trano, Zanichelli, Zennaro, Barbuto,...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00499presentato daRUGGIERO Francesca Annatesto diMartedì 24 settembre 2019, seduta n. 226

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 79/E del 2 settembre 2019, ha sancito che le prestazioni didattiche relative alle patenti di guida – sinora esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – sono operazioni imponibili;

   la citata risoluzione, che intende dare seguito alla sentenza interpretativa del 14 marzo 2019 (C-449/2017) della Corte di giustizia dell'Unione europea – che si esprime su un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione data ad una direttiva europea dall'ordinamento giuridico tedesco – definisce imponibili le lezioni di scuola guida, perché non rientrano né nell'insegnamento scolastico e universitario, né nella formazione e riqualificazione professionale;

   secondo la risoluzione 79/E la sentenza ha effetto retroattivo, e pertanto la maggiore imposta per operazioni relative ad annualità ancora accertabili ai fini Iva, deve essere inserita nella dichiarazione Iva integrativa relativa a tali annualità; inoltre, il mutamento dei regime Iva, da esente a imponibile, implica per il contribuente il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi relativi alle medesime operazioni;

   occorre considerare che la retroattività non è un principio scritto nel Trattato istitutivo, ma è implicita nella natura interpretativa della sentenza della Corte di giustizia che, come tale, si dovrebbe applicare dall'entrata in vigore della norma, non solo rispetto alla parti della controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ma anche a tutti gli Stati tenuti ad attuare la direttiva;

   la risoluzione dell'Agenzia delle entrate limita la portata della retroattività, sostenendo che questa incide sulle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva» e che «la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998»;

   è necessario sottolineare che la risoluzione, nel dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con efficacia retroattiva del prelievo Iva, contrasta con l'articolo 23 della Costituzione secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», principio centrale del nostro ordinamento: anche le disposizioni sulla legge in generale stabiliscono infatti che «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; a questo fondamentale principio si devono pertanto ammettere eccezioni solo per disposizioni a favore del contribuente;

   la stessa risoluzione, nel ritenere applicabile l'Iva sulle lezioni di guida solo alle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva» contrasta anche con l'articolo 3 della Costituzione: come si afferma al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio, n. 212 del 2000, statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni dello statuto, emanate in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali», a fortiori, da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

   considerando che sono operazioni in annualità ancora accertabili ai fini Iva quelle realizzate dal 2014 al 2018, si tratta, secondo la Confederazione autoscuole riunite di 3,8 milioni di patenti; inoltre, l'incremento del costo della patente, rende più onerose le lezioni di guida, compromettendo la sicurezza stradale;

   l'Agenzia delle entrate, con risoluzioni 83/E-III-7-65258 del 1998 e c134/E del 2005, ha, in precedenza, definito esenti le lezioni di scuola guida; su queste disposizioni il contribuente ha finora fatto legittimo affidamento;

   la risoluzione afferma che non sono dovuti sanzioni e interessi, perché il comportamento dei contribuenti deriva da «ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa»;

   il recupero dell'Iva retroattiva su coloro che hanno seguito le lezioni di guida è operazione molto complessa; l'onere ricade pertanto sulle autoscuole che stimano un costo medio pro capite di 120.000 euro;

   la risoluzione 79/E è in contrasto con l'articolo 3 dello statuto del contribuente sul divieto di retroattività, con il principio di correttezza e buona fede tra amministrazione e contribuente, e quindi con gli articoli 10, 6, 7, 5 e 2 del medesimo Statuto; occorre sottolineare che la Corte di cassazione, con sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto del contribuente o desumibili da esso, ha affermato che tali principi hanno una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia;

   la sentenza della Corte di giustizia riguarda l'Amministrazione finanziaria tedesca; la risoluzione non considera che in Italia le autoscuole sono soggette ad autorizzazioni e controlli delle province e della Motorizzazione e che sono «scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti» privata e professionale –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per escludere la retroattività del nuovo regime fiscale e per evitare, o compensare, aumenti dell'Iva sulle lezioni di guida prevedendo, ad esempio, crediti d'imposta per le autoscuole che intendano sostituire le auto utilizzate per la formazione con auto a trazione elettrica e prevedendo a tal fine una didattica sulla guida anche sulle vetture elettriche, sull'innovazione tecnologica, sull'automazione nella sicurezza attiva e passiva, sulla guida autonoma nelle smart-road.
(2-00499) «Ruggiero, De Lorenzis, Grimaldi, Scagliusi, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Trano, Zanichelli, Zennaro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Gabriele Lorenzoni, Sut, Sabrina De Carlo, Scanu, D'Uva».