• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/02725 (5-02725)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02725presentato daBAZOLI Alfredotesto diMercoledì 18 settembre 2019, seduta n. 225

   BAZOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero della giustizia è stato oggetto di numerose riforme negli ultimi anni. Quella operata a partire dall'anno 2015 e che si è caratterizzata per una ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione centrale non ha trascurato il personale in servizio. Infatti, tale riforma, oltre a prevedere lo sblocco delle assunzioni, ha previsto pregnanti misure volte a conseguire la riqualificazione dei lavoratori. Esse sono: l'approvazione della legge n. 132 del 2015 di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, il cui articolo 21-quater ha disposto, con relativa copertura finanziaria, anche al fine di dare attuazione a provvedimenti giudiziari sfavorevoli all'amministrazione, la ricomposizione in area terza della figura dell'ufficiale giudiziario e del cancelliere imponendo al Ministero di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche in conseguenza dell'attuazione delle procedure di ricomposizione, attraverso la procedura del corso concorso, dei cancellieri e dagli ufficiali giudiziari rispettivamente nelle figure del funzionario giudiziario e del funzionario «unep» nonché l'estinzione delle figure del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario trasformate in «ruoli ad esaurimento»; la sottoscrizione il 26 aprile 2017 di un accordo con la quasi totalità delle organizzazioni sindacali (circa il 90 per cento della rappresentatività) il quale, tra l'altro, oltre a prevedere lo scorrimento integrale entro il 30 giugno 2019 delle graduatorie formate ex articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, ha previsto due procedure di progressione economica per i lavoratori nonché progressioni giuridiche nelle aree attraverso l'istituto della flessibilità (ossia mediante i cambi di profilo ex articolo 20 del Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero della giustizia) e tra le aree attraverso il transito degli ausiliari in area seconda, figura professionale dell'operatore giudiziario, secondo la procedura già prevista e finanziata dal 2010;

   inoltre, la legge n. 132 del 2015 al fine di garantire l'efficienza del processo di esecuzione, disponeva, con una modifica all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e all'articolo 155-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario e del funzionario «unep» alle banche dati, per le indagini patrimoniali. Tale innovazione rappresenta un elemento essenziale per la tutela del credito e per la riduzione dei tempi di giustizia; a tutt'oggi, per un susseguirsi di incombenze burocratiche ministeriali, non è consentito l'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati, ne sono stati, a quest'ultimi, forniti i collegamenti telematici e le relative password necessarie per l'espletamento delle indagini patrimoniali cui sono chiamati per legge a svolgere;

   l'inadempienza dell'amministrazione giudiziaria sta, di fatto, favorendo il proliferare di sistemi illegali per la ricerca dei beni del debitore, con l'accesso ai dati patrimoniali dei cittadini da parte di soggetti privati non autorizzati con metodologie non meglio chiarite –:

   quali siano i motivi:

    a) che ancora impediscono l'attuazione dell'articolo 492-bis del codice di procedura penale con l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati per le ricerche patrimoniali;

    b) per cui non si è realizzato lo scorrimento integrale delle graduatorie formate in applicazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito dalla legge n. 132 del 2015 sì contravvenendo a un preciso impegno assunto dal Ministero in un atto negoziale e sancito in un provvedimento normativo;

    c) non si sia proceduto alla pubblicazione del bando per il transito degli ausiliari in area seconda sì contravvenendo a un preciso impegno assunto dal Ministero in un atto negoziale e sancito in un provvedimento normativo;

    d) non si sia proceduto alla pubblicazione dei bandi per i cambi di profilo nelle aree ex articolo 20 del Ccnl del Ministero della giustizia sì contravvenendo a un preciso impegno assunto dal Ministero in un atto negoziale e sancito in un atto normativo.
(5-02725)