• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03613 (4-03613)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03613presentato daGIANNONE Veronicatesto diMercoledì 18 settembre 2019, seduta n. 225

   GIANNONE, CUNIAL, VIZZINI e BENEDETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il 6 settembre 2019 la procura di Lecce ha emesso un ennesimo avviso di conclusione delle indagini relativamente a Tap Ag per 18 persone, tra vertici di Tap e rappresentati legali di ditte incaricate dei lavori, per reati ambientali relativi alla costruzione del tratto terminale del gasdotto nel territorio di Melendugno. I pm Valeria Farina Valaori e il procuratore Leonardo Leone De Castris contestano che le opere siano state realizzate senza seguire le indicazioni della valutazione di impatto ambientale (Via), in violazione dei vincoli paesaggistici e contaminando la falda. A Michele Elia, Gabriele Lanza e Marco Paoluzzi, rispettivamente country manager, project manager e direttore dei lavori, si contesta di aver «realizzato le opere del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre» anche «su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e idrogeologico, dichiarate zone agricole di notevole interesse pubblico». Secondo l'accusa, i lavori si sarebbero svolti in assenza di autorizzazioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche ed edilizie, «essendo illegittima – si legge nel provvedimento – quella rilasciata con d.m. 223 dell'11/9/2014 e d.m. n. 72/2015 (compatibilità ambientale) poiché adottata senza valutazione degli “effetti cumulativi” esterni ed interni» (Repubblica.it 6 settembre 2019);

   in data 10 settembre 2019 il Governo Conte-bis ha concesso a Tap la proroga della VIA. L'autorizzazione scadeva il 23 settembre, invece, con un nuovo decreto è stata confermata per altri due anni sino al 31 dicembre 2021;

   al fine di concedere la proroga della Via del Tap, la Commissione tecnica per la Via di fatto prende per buoni e fa propri i motivi che a dire di Tap hanno determinato un rallentamento dei lavori:

    numerosi giudizi amministrativi che hanno inciso a causa «dell'attesa dell'esito dei giudizi» (Tap non si è mai fermata, nemmeno nei periodi in cui non avrebbe potuto lavorare per quanto previsto in Via);

    il ricorso della regione; nell'ambito del relativo procedimento il Tar ha emesso decreto cautelare. Tale decreto cautelare, che aveva come oggetto l'espianto degli ulivi, ha avuto una durata di 15 giorni ed è stato emesso in un periodo in cui Tap non avrebbe potuto espiantare ulivi, perché successivo alla data del 28 febbraio (ai sensi della prescrizione a.29 l'espianto era consentito solo tra dicembre e febbraio);

    ricorsi per la costruzione dei canopy (a quanto consta agli interroganti Tap non si è mai fermata nel realizzarli e il Tar non ha mai costretto Tap a fermarsi);

    modifica degli orari di lavoro conclusasi con ricorso al Tar (hanno lavorato e trasportato di notte, nonostante il divieto previsto dal piano traffico, su tutto il tracciato e in qualsiasi stadio lavorativo);

    sequestro probatorio dell'area e paesane (probatorio e non preventivo, in quanto i lavori erano stati già eseguiti);

   secondo l'articolo 3 della Costituzione «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge» –:

   per quali ragioni il Governo abbia concesso la proroga nonostante le ripetute violazioni di leggi, regolamento e decreto di valutazione di impatto ambientale e nonostante la acclarata mancanza di studio di impatti cumulativi interni ed esterni che per consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non è sanabile nemmeno a posteriori.
(4-03613)