• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/02145 DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: secondo un articolo pubblicato il 7 settembre 2019 sul sito internet "Eutekne.info", il quotidiano del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-02145 presentata da ANDREA DE BERTOLDI
martedì 17 settembre 2019, seduta n.149

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

secondo un articolo pubblicato il 7 settembre 2019 sul sito internet "Eutekne.info", il quotidiano del commercialista, quanto è stato recentemente ribattezzato in senso generalista dagli organi di stampa con l'evocativo nome di "evasometro" altro non rappresenta che la procedura di analisi del rischio di evasione, basato sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all'archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti nell'anagrafe tributaria, come previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, approvato dal Governo Monti, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

l'articolo evidenzia come il senso di quell'intervento normativo era quello di prevedere che l'anagrafe tributaria entrasse sistematicamente in possesso non solo (come avveniva da alcuni anni) dei dati identificativi dei conti correnti e delle operazioni finanziarie, ma anche dei dati quantitativi di ammontare, saldo e movimentazione, affinché l'Agenzia delle entrate potesse utilizzarli secondo criteri stabiliti dal direttore della stessa Agenzia mediante specifico provvedimento, nei riguardi di specifiche liste selettive di contribuenti ritenuti a maggiore rischio;

l'Agenzia delle entrate, tuttavia, si limitò a individuare i dati quantitativi che dovevano essere comunicati (saldo iniziale e finale, totale movimenti in entrata e in uscita) senza procedere all'individuazione dei criteri per l'elaborazione con procedure centralizzate delle liste selettive dei contribuenti, tanto che, alla fine del 2014, il Governo Renzi modificò tale compito in senso più generico, attraverso l'utilizzo dei dati per "analisi di rischio di evasione";

la perdurante assenza di passi in avanti sul piano operativo da parte dell'Agenzia delle entrate, rileva ancora l'articolo, determinò nel 2017 una durissima critica da parte della Corte dei conti, tale da indurre la medesima Agenzia, nell'agosto 2018, ad introdurre (in via sperimentale), limitati alle sole società di persone e di capitali, interventi di verifica relativamente all'anno di imposta 2016, per omissione di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e che hanno avuto tuttavia movimenti in accredito sui propri conti correnti;

nelle scorse settimane, l'Agenzia delle entrate ha introdotto una seconda procedura, limitata nuovamente alle società di persone e capitali e non ancora alle persone fisiche, quelle per le quali, per gli anni d'imposta 2016-2017, è emersa un'incoerenza tra le disponibilità finanziarie, risultanti dalle informazioni comunicate all'archivio dei rapporti finanziari, e i ricavi e volumi d'affari dichiarati;

l'estensione della generalità dei contribuenti, sostiene l'articolo, risulta pertanto ancora di là da venire, ma è evidente che costituisce un passaggio, tanto ineludibile quanto delicato, in quanto lo strumento, sebbene non sia in grado di intercettare parte dell'evasione, che si basa sull'utilizzo di denaro contante che non viene mai riversato sul conto corrente, rappresenta un espediente quanto mai potente per indirizzare tali controlli;

al contempo, l'utilizzo eccessivamente disinvolto dei dati utilizzati attraverso lo strumento tributario di assoggettamento al controllo, anche in via presuntiva, del quantum di evasione potrebbe tuttavia determinare lo stesso effetto "boomerang", che caratterizzò negli anni passati anche la vicenda degli studi di settore;

il quotidiano rileva come, in relazione alle risultanze anomale dei conti correnti, relativamente alle quali non sia stata fornita adeguata giustificazione da parte del contribuente, se tale procedura risulta nella sostanza condivisibile (alla luce di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché dall'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 24 dicembre 2012), appare tuttavia evidente come tale condotta possa altresì prefigurarsi nell'ambito di uno "strumento di massa", senza alcuna previsione di una minima franchigia (volta ad evitare un utilizzo meccanicistico, come con le "cartelle pazze"), lasciando pertanto all'Agenzia delle entrate il gravoso onere di intervenire in maniera confusa e ambigua,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le osservazioni richiamate e quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di introdurre adeguati sistemi di verifica e di controllo all'interno dello strumento digitale dell'evasometro (la cui fase è stata avviata da poche settimane) in grado di evitare effetti invasivi nei confronti dei contribuenti (già vessati oltre misura da un sistema fiscale storicamente complesso ed inefficiente) oltre che un allarme socioeconomico nel sistema Paese, nel caso in cui tale strumento fiscale non sia usato in maniera corretta, come purtroppo le esperienze del passato evidenziano in relazione a misure d'intervento troppo sbilanciate dal lato del contrasto.

(4-02145)