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Atto a cui si riferisce:
C.5/02661 (5-02661)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02661

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante evidenzia che negli ultimi anni i lavoratori domestici sono cresciuti del 26 per cento a causa della grande presenza di anziani che necessitano di assistenza da parte di badanti e al contempo aumentano anche i cosiddetti caregiver, soggetti spesso invisibili alle istituzioni, che assistono in casa familiari gravemente malati, disabili e affetti da emergenze sociali.
  Pertanto, alla luce di quanto suesposto, l'Onorevole chiede di sapere se, «alla luce di quanto esposto in premessa intenda apportare le modifiche normative in materia fiscale volte a introdurre sgravi contributivi e incentivi fiscali a favore di coloro che assumono badanti, valutando a tal fine anche l'estensione alle famiglie degli incentivi all'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza che rappresenterebbe un'ottima misura sia per i datori di lavoro sia per il bilancio dello Stato».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'attuale sistema normativo prevede all'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) una deducibilità dal reddito complessivo, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, dei contributi previdenziali ed assistenziali effettivamente versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
  Deve precisarsi che non è deducibile l'intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico familiare.
  È previsto, inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del citato TUIR una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa – anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza – per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile, anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
  Per usufruire dell'agevolazione sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro ed anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
   una casa di cura o di riposo;
   una cooperativa di servizi;
   un'agenzia interinale.

  Tuttavia, tale detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, sopra richiamato.
  Ciò posto, si rappresenta che, l'eventuale approvazione di modifiche normative volte a introdurre ulteriori incentivi fiscali a favore di coloro che assumono badanti, come auspicato dall'Onorevole interrogante, dovrà tenere conto degli opportuni coordinamenti con le disposizioni normative vigenti.
  Con riguardo alla richiesta di estensione alle famiglie degli incentivi contributivi all'assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fa presente che, in via generale nell'ambito del lavoro domestico, appare in parte di difficile attuazione il rispetto delle condizioni per la fruizione dell'incentivo previste dal decreto-legge n. 4 del 2019 e dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione.
  L'esclusione del lavoro domestico dalle agevolazioni contributive è tra l'altro fondata sulle particolari caratteristiche fiduciarie di questo tipo di rapporti di lavoro che non favoriscono la stabilità e la continuità dell'occupazione con particolare riguardo alla possibilità di recesso unilaterale del datore di lavoro. Peraltro, nel vigente assetto normativo delle assicurazioni obbligatorie, il lavoro domestico presenta già livelli contributivi significativamente più bassi rispetto al lavoro ordinario.
  Deve, da ultimo, sottolinearsi che le disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019 non prevedono la possibilità di sgravi contributivi anche in caso di assunzioni di lavoratori domestici effettuate a tempo pieno e indeterminato. Ciò perché tra le condizioni legittimanti la fruizione dell'agevolazione l'articolo 8, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019 espressamente prevede il rispetto delle disposizioni e dei limiti introdotti dai Regolamenti (UE) n. 1407 e 1408 del 2013 e n. 717 del 2014 sugli aiuti di importanza minore.
  Tenuto conto che per gli aiuti di Stato ciò che rileva è che il datore di lavoro beneficiario dello sgravio possa essere considerato, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, un soggetto che eserciti un'attività economica, si evidenzia che per i datori di lavoro domestico tale condizione di legittimità non risulta applicabile.