Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/DOC.VIII,N ... premesso che:
l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/Doc. VIII, n. 4/021presentato daPASTORINO Lucatesto diGiovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220
La Camera,
premesso che:
l'Allegato B nasce con l'articolo 5 comma 5, della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 della XVI Legislatura, come risultante dalla sommatoria delle delibere che si sono succedute dalla 299/2001 alla 37/2008, nonché la 294/2006 e la delibera del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;
nel corso della XVII Legislatura il collegio dei Questori e l'Ufficio di Presidenza sono intervenuti ripetutamente sulla delibera 227/2012;
la DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), aveva disposto in capo al Collegio dei Questori, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera medesima, l'incarico di «realizzare una verifica sistematica per ciascuno dei nominativi inseriti nell'Allegato B, dell'effettiva attivazione di uno o più contratti con i Gruppi parlamentari» (...) «e di predisporre una proposta complessiva di modifica della normativa vigente (...) in modo da limitarne la composizione ai soli nominativi (...) per le cui prestazioni professionali sia stato manifestato concreto e attuale interesse»;
tale incarico non ha avuto seguito ma, con la DUP n. 22 del 14 maggio 2013, è stata prevista una riduzione – a decorrere dalla XVIII legislatura – del rapporto unità Allegato B/numero di deputati appartenenti a ciascun Gruppo;
tale deliberazione è stata poi superata con la Delibera n. 209/2017 del 22 febbraio 2017, che ha stabilito che, a decorrere dalla XVIII legislatura, 1) l'allegato B fosse composto dai nominativi di tutti coloro i quali, già inseriti nell'allegato medesimo a quella data, avessero manifestato per iscritto l'interesse a permanervi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di inizio della XVIII legislatura, 2) l'allegato B sarebbe inoltre stato soggetto ad una revisione annuale curata dal Collegio dei deputati questori e che sarebbero stati espunti dall'allegato medesimo i nominativi di coloro i quali avessero maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata, 3) il meccanismo del decalage degli obblighi di assunzione in capo ai Gruppi parlamentari fosse riportato al rapporto di un dipendente di allegato B ogni sei deputati iscritti al Gruppo medesimo e che tale dovesse rimanere anche nella XVIII legislatura;
il Collegio dei deputati questori, dando seguito all'ultima deliberazione intervenuta, il 13 marzo 2018 ha approvato il nuovo elenco dei 268 nominativi contenuti nell'allegato B a decorrere dalla XVIII legislatura, specificando che tale elenco sia la risultanza delle manifestazioni di interesse a permanere nell'elenco e che i Gruppi parlamentari che si sarebbero costituiti nella XVIII legislatura erano tenuti ad assumere tali nominativi nella misura di un dipendente per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012;
all'inizio della presente legislatura la Delibera n. 2/2018 del 26 aprile 2018, invece, ha cambiato nuovamente la disciplina stabilendo 1) che ciascun Gruppo sia tenuto ad assumere un dipendente inserito in tale elenco ogni dieci deputati appartenenti al Gruppo stesso – anziché ogni sei – che tale rapporto sarebbe determinato in misura fissa e non verrebbe modificato nel passaggio tra legislature, 2) la riduzione delle sanzioni a carico del Gruppo che non adempia a tali obblighi di assunzione, soprattutto l'applicazione di tali misure a decorrere già dall'inizio della presente legislatura, 3) il venir meno degli obblighi di assunzione del personale inserito nell'elenco dell'Allegato B al termine del decimo anno successivo alla data di inizio della XVIII legislatura;
in mancanza di una rivisitazione dei nominativi inseriti nel predetto Allegato B sulla base dell'effettivo rapporto di lavoro in essere presso i Gruppi parlamentari ovvero le segreterie degli Uffici di Presidenza e dei Presidenti di Giunte e Commissioni e, quindi, di un concreto interesse lavorativo nei loro riguardi, la predetta riduzione rischia di compromettere seriamente i livelli occupazionali di chi oggi può vantare un'esperienza professionale di lungo corso nell'istituzione della Camera dei deputati, ritrovandosi peraltro con un'età anagrafica che lo rende difficilmente ricollocabile al di fuori della medesima istituzione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori
a procedere, entro la fine dell'anno solare in corso, ad una puntuale verifica dei nominativi inseriti nell'Allegato B, per limitarne la composizione ai soli che, sulla base dei criteri già stabiliti con la succitata DUP n. 9 del 4 aprile 2013, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), abbiano ad oggi reale diritto ad essere ricompresi nel medesimo Allegato B in modo da consentire maggiori possibilità di ricollocazione nelle prossime legislature a tutti gli effettivi aventi diritto.
9/Doc. VIII, n. 4/21. Pastorino.