• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02679 (5-02679)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02679presentato daLOSACCO Albertotesto diGiovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   LOSACCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con la sospensione del servizio di leva obbligatorio è stato introdotto nelle Forze armate un sistema di reclutamento per il personale del ruolo della truppa, basato su ferme volontarie di durata prefissata;

   l'accesso a queste ferme avviene attraverso il superamento di bandi di concorso che prevedono il possesso di titoli di studio e il superamento di prove selettive di varia natura, sia culturale che psicoattitudinale;

   gli idonei, dichiarati vincitori, sono ammessi alle rispettive ferme, annuali o quadriennali alla scadenza delle quali possono essere raffermati per ulteriori periodi, sempre a tempo determinato o transitare nel servizio permanente effettivo;

   questo procedimento in vigore ormai da quasi 20 anni ha consentito una selezione molto qualificata del personale, messa in luce durante le prove concorsuali e confermata durante il servizio prestato;

   il Codice dell'ordinamento militare prevede, con una serie di norme, misure di protezione sociale per i volontari che hanno subito ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Tali misure, dal punto di vista indennitario si concretizzano nella erogazione di un «equo indennizzo» che nel caso di un soldato, cui si riconosca una invalidità ascrivibile intorno al 35 per cento, si configura in un trattamento, una tantum, di circa 7.200 euro;

   i trattamenti garantiti dalla assicurazione INAIL cui avrebbe diritto, a parità di infermità riconosciuta, quello stesso militare se assicurato con l'Istituto, sarebbero costituiti da una rendita annuale di circa 15 mila euro;

   la disparità di trattamento, a danno del militare protetto nel regime dell'equo indennizzo è evidente;

   tra le misture di protezione sociale stabilite dal Codice dell'ordinamento militare, vi è anche la possibilità per il volontario in ferma prefissata che ha subito ferite o lesioni in servizio a causa di una infermità ascrivibile alla quarta e alla quinta categoria della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, di transitare nel servizio permanente o nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa;

   da questa possibilità, che garantisce la continuità di un rapporto di lavoro, sono però esclusi i volontari in ferma prefissata di un anno, ancorché ulteriormente raffermati e i volontari giudicati idonei ma non vincitori nei concorsi interni per il passaggio alla ferma quadriennale. Quindi, il transito nei ruoli del servizio civile è riconosciuto ai soli volontari vincitori del concorso per il passaggio alla ferma quadriennale o già transitati nel servizio permanente effettivo;

   il combinato disposto delle norme inserite nel Codice dell'ordinamento militare appare, a parere degli interroganti, poco rispettoso degli articoli 35 e 38 della Carta, che definiscono costituzionalmente tutelato il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

   in altri termini, qualunque sia la condizione del lavoratore: a tempo indeterminato, determinato, occasionale, pubblico o privato, gli deve essere garantita parità di condizioni sia nella prevenzione che nel diritto all'indennizzo o al risarcimento quando subisce un pregiudizio in relazione all'attività lavorativa svolta –:

   come il Ministro interessato intenda porre rimedio alla situazione descritta in premessa, che appare decisamente insostenibile.
(5-02679)