• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03485 (4-03485)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03485presentato daPASTORINO Lucatesto diGiovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   PASTORINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 3 del 2019, all'articolo 1, comma 14, prevede testualmente che «i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati»;

   la disposizione in questione, ad avviso dell'interrogante evidentemente confusa e imprecisa, è priva di qualsiasi riferimento normativo atto ad individuare in modo inequivocabile quale sia il certificato penale richiesto;

   peraltro risulta priva anche dell'indicazione delle norme derogate in riferimento al, non richiesto, consenso degli interessati;

   pertanto di fatto e di diritto risulta inapplicabile e sottopone i soggetti obbligati al rischio da un lato di sanzioni, dall'altro di azioni di responsabilità da parte dei singoli candidati;

   inoltre, in spregio al principio consolidato che prevede la gratuità e l'esenzione dai bolli per tutta la documentazione necessaria al procedimento elettorale, la norma prevede esclusivamente che le imposte e ogni altra spesa siano ridotti alla metà, ma di fatto, come si evince dalla visione dei certificati penali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, i costi per l'emissione di questo, imprecisato, certificato penale, sono i più svariati;

   numerosi candidati di quasi tutte le formazioni politiche, in riferimento alle ultime elezioni europee (maggio 2019), hanno ottenuto dagli uffici pubblici un certificato «elettorale del casellario giudiziale», apparentemente identico al certificato «penale», con l'unica differenza appunto nella definizione «elettorale». L'impercettibile differenza può e, di fatto, ha tratto in inganno numerosi candidati e liste, le quali però si sono viste recapitare una formale contestazione dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, alla quale potrebbe far seguito una sanzione. Senza considerare che, evidentemente, nemmeno i funzionari dei tribunali avevano chiaro quale certificato dovesse essere consegnato;

   per le formazioni politiche, in assenza della collaborazione del singolo candidato, è materialmente impossibile ottenere il certificato penale, rischiando di incorrere in una sanzione pecuniaria, peraltro significativa, pur non avendo una responsabilità diretta nella eventualità di una omessa pubblicazione;

   pur essendo già intervenute modifiche sostanziali della legge citata, anche al suddetto comma 14, in tali occasioni il Governo ha dato parere negativo su tutte le proposte emendative tese a rendere più chiara e applicabile questa disposizione, escludendo per esempio che la richiesta dei certificati potesse essere fatta dai delegati di lista –:

   quali siano le ragioni in base alle quali, nell'ambito delle sue funzioni, il Governo non abbia ritenuto utile inviare una circolare esplicativa a tutti gli uffici periferici, nella quale fosse indicato quale certificato penale dovesse essere prodotto, a richiesta dei candidati, e quale dovesse essere l'importo, ridotto alla metà, delle spese e dei bolli esigibili;

   quali iniziative concrete intendano promuovere, posto che il procedimento elettorale appare da questa disposizione pesantemente condizionato, per garantire l'accesso più largo possibile e senza condizionamenti irragionevoli di tutti i cittadini alle competizioni elettorali.
(4-03485)