• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03509 (4-03509)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03509presentato daLONGO Faustotesto diGiovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   LONGO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   sono tantissimi i discendenti di italiani nati all'estero, in particolare nell'America Latina, che, pure essendo titolari del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, sancito dalla legge n. 91 del 1992 e, ancor prima, dalla legge n. 555 del 1912, per problemi burocratici e di contrastanti interpretazioni normative, non riescono ad ottenere il riconoscimento in questione;

   nel merito, si richiama la circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991, che presenta un elenco dei documenti che devono istruire le pratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana dinanzi ai consolati o ai comuni, a seconda della residenza dell'interessato. Siffatta circolare precisa che l'istanza presentata in Italia dovrà essere redatta su carta bollata e corredata dalla seguente documentazione: a) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano rilasciato dal comune di nascita; b) atto di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; c) atto di matrimonio dell'immigrato, munito di traduzione ufficiale se avvenuto all'estero; d) atto di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; e) certificato rilasciato dalla competenti autorità dello Stato estero attestante che l'avo a suo tempo non acquistò la cittadinanza dello Stato estero anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; f) certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai sensi della legge n. 555 del 1912; g) certificato di residenza;

   nel mese di giugno 2019 l'ufficio cittadinanza del comune di Roma a quanto consta all'interrogante ha respinto la richiesta avanzata dal cittadino brasiliano C.C.G. volta ad ottenere l'iscrizione anagrafica in base alla circolare di cui sopra, a causa della mancata presentazione dell'estratto dell'atto di matrimonio del capostipite emigrato all'estero, non rinvenuto né in Brasile, né in Italia. L'interessato ha rappresentato, quindi, che tale documento non era imprescindibile per il riconoscimento del suo status civitatis italiano, poiché la dichiarazione di nascita del figlio del citato capostipite era stata resa dal padre stesso, con il conseguente riconoscimento della paternità nell'atto di nascita, ai sensi dell'articolo 181 del codice civile italiano del 1865, in vigore alla data di nascita del suo antenato, 9 aprile 1935, che così recitava: «Il riconoscimento di un figlio naturale si farà all'atto di nascita, o con atto autentico anteriore o posteriore alla nascita»;

   esiste nel nostro ordinamento giuridico una pluralità di fonti e queste sono disposte secondo una scala gerarchica che non permette a una norma inferiore di porsi in contrasto con una norma di fonte superiore. Considerato che il codice civile del 1865, in quanto legge, è norma di rango superiore rispetto alle circolari del Ministero dell'interno, l'antinomia tra le due fonti può essere considerata soltanto apparente, poiché la corretta interpretazione della circolare ministeriale in questione non può che essere nel senso di considerare l'elenco dei documenti suindicati come un elenco meramente esemplificativo, visto che non tutti contraevano matrimonio;

   i figli cosiddetti naturali, riconosciuti nell'atto di nascita, non erano – e non lo sono a tutt'oggi – passibili di perdere i propri diritti di cittadinanza decorrenti dalla filiazione –:

   alla luce di quanto riportato in premessa, quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di fare chiarezza sia sulla corretta procedura da adottare per quanto riguarda il caso sopra esposto, sia sull'omogeneità dell'applicazione della circolare K.28.1 sull'intero territorio nazionale.
(4-03509)