• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00943 (3-00943)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00943presentato daLOREFICE Marialuciatesto diGiovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220

   LOREFICE, CANCELLERI, MARTINCIGLIO e RUGGIERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   molti risparmiatori siciliani, in particolare della provincia di Ragusa, hanno investito nei titoli azionari della Banca popolare agricola di Ragusa (di seguito, BaPR), un istituto di credito di grande tradizione reputato solido, attratti dall'incremento di valore costante non soggetto ad oscillazioni, e dalla possibilità di ottenere agevole liquidazione mediante riacquisto della banca medesima;

   la BaPR, a partire dal 2016, ha ridotto progressivamente le operazioni di riacquisto di azioni proprie, fino ad azzerarle nel settembre del 2017; dal 2018 la negoziazione delle azioni avviene solo sul mercato Hi-Mtf, il cosiddetto «borsino», che ha registrato consistenti flessioni del valore nominale dei titoli; il «blocco» del riacquisto è stato motivato dalla Banca dall'incremento degli ordini di vendita – indotto dalle tensioni conseguenti al dissesto delle banche popolari del Nordest – dalle limitazioni al riacquisto delle azioni proprie, imposte dagli articoli 77 e 78 del regolamento Crr, regolamento (UE) n. 575 del 2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 241 del 2014; in particolare, l'articolo 77 del regolamento Crr prescrive preventiva autorizzazione dell'autorità competente (la Banca d'Italia) alla Banca sia per riacquisto integrale o parziale o rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 sia per effettuare rimborso, anche anticipato, ripagamento o riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, prima della loro scadenza contrattuale;

   contestualmente, le disposizioni di vigilanza per le banche (circolare n. 285 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni) ferma restando l'applicazione degli articoli 77 e 78, prescrivono, nel caso di riacquisto di strumenti di capitale, l'obbligo per la banca di valutare attentamente i rischi legali e reputazionali, specie quando coinvolgano clienti non professionali, e di assicurare pieno rispetto delle norme in materia di trasparenza, correttezza e conflitti di interesse;

   i risparmiatori temono di non rientrare più in possesso dei propri risparmi e le implicazioni derivanti dalla cessione di crediti esigibili a «Ibla spa», una società costituita il 12 luglio 2018 con capitale di 10 mila euro e da un unico socio, la Stichting Halep con sede ad Amsterdam;

   a partire da gennaio 2019 il Governo ha disposto l'apertura di un tavolo, al fine di trovare soluzioni concordate tra le parti;

   il 14 maggio 2019 è stata approvata una mozione alla Camera che impegna il Governo, tra l'altro, ad istituire apposita commissione di riforma del diritto bancario, finalizzata a individuare sistemi di tutela dei risparmiatori, dei depositanti, dei mutuatari, e norme di prevenzione delle crisi bancarie;

   la riforma delle banche popolari, prevista dal decreto-legge n. 3 del 2015, prorogata al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2019 dovrà pertanto essere orientata in tal senso;

   occorrerebbe valutare, d'intesa con Banca d'Italia, i criteri utilizzati da BaPR nella cessione dei crediti, sia nell'individuazione dei cessionari sia nella svalutazione del portafoglio crediti in sofferenza; la consistenza, le garanzie e i beneficiari dei crediti deteriorati di più elevato ammontare; eventuali conflitti di interesse degli organi di amministrazione e controllo;

   occorrerebbe altresì verificare, d'intesa con la Banca d'Italia, quante posizioni classificate da BaPR tra i crediti vivi siano segnalate dalla Banca d'Italia tra le cosiddette «sofferenze rettificate»; se le operazioni di cessione siano state effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accantonamenti per perdite su crediti; la legittimità della distribuzione dei dividendi per 8,8 milioni nonostante la sostanziale riduzione del patrimonio netto; il numero di soci con basso profilo di rischio a cui sarebbero state eventualmente vendute azioni dal 2014 ad oggi in violazione del Testo unico della finanza; se l'erogazione del credito sia stata subordinata al contestuale acquisto di azioni –:

   quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intende assumere, anche nell'ambito del tavolo tecnico ministeriale di cui in premessa, al fine di evitare la reiterazione di prassi bancarie che possono generare ulteriori riduzioni del valore delle azioni e per affrontare i profili critici relativi alla situazione della banca segnalati in premessa.
(3-00943)