• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00929 (3-00929)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00929presentato daLIUZZI Mirellatesto diMercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219

   LIUZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la normativa vigente prevede che la durata della concessione di coltivazione di idrocarburi può essere pari a trenta anni ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 613 del 1967 ovvero pari a venti anni ai sensi dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996;

   in data 28 dicembre 2005, con decreto ministeriale sono state unificate in una sola concessione di coltivazione, denominata «Val d'Agri», le precedenti concessioni di coltivazione «Grumento Nova» e «Volturino» già attive nel territorio della Val d'Agri;

   la concessione «Volturino» è stata conferita con decreto ministeriale 27 dicembre 1993 per una durata di trenta anni, mentre la concessione «Grumento Nova» era la risultante di una ulteriore unificazione di concessioni già attive sempre in Val d'Agri, autorizzata con decreto ministeriale 16 febbraio 2001;

   il decreto legislativo n. 625 del 1996, all'articolo 13, comma 4, prevede che concessioni contigue possano essere unificate ai fini della razionalizzazione della coltivazione su richiesta dei titolari, senza specificare, però, se ai fini della durata e delle successive proroghe previste dalla legge, l'unificazione di due o più concessioni dia vita a una nuova concessione –:

   se ai fini della proroga della concessione Val d'Agri per la quale è stata presentata apposita istanza in data 27 ottobre 2017 come riportato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse (Buig) del 30 novembre 2017, sia applicabile la disposizione prevista dall'articolo 29 della legge n. 613 del 1967 ovvero quelle di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 9 del 1991.
(3-00929)