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Atto a cui si riferisce:
S.1/00154 premesso che l'attuale forma di Stato "regionale", come delineato dalla nostra Costituzione circa l'equa distribuzione delle risorse, garantisce l'uniformità dei diritti sociali e civili dei...



Atto Senato

Mozione 1-00154 presentata da MARIA DOMENICA CASTELLONE
martedì 30 luglio 2019, seduta n.139

CASTELLONE, RICCIARDI, PRESUTTO, MAUTONE, SILERI, DE LUCIA, GAUDIANO, ANASTASI, FLORIDIA, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, DI GIROLAMO, AUDDINO, LA MURA, DI MICCO, DI MARZIO, VONO, LUCIDI, LANNUTTI, MONTEVECCHI, GIANNUZZI, L'ABBATE, GRANATO, GRASSI, MAIORINO, VACCARO, NUGNES, URRARO, CASTALDI, BOTTICI, LOMUTI, GARRUTI, MATRISCIANO, NATURALE, CORRADO, TURCO, PIARULLI, GALLICCHIO, PUGLIA, QUARTO, FEDE, COLTORTI, DELL'OLIO, PIRRO, ACCOTO, SANTILLO, VANIN, MARILOTTI, RUSSO, MORONESE, PELLEGRINI Marco, DI NICOLA, PESCO, FENU, TRENTACOSTE, EVANGELISTA, NOCERINO, CAMPAGNA, MANTOVANI, LANZI, DONNO, LICHERI, FERRARA, TAVERNA, LOREFICE, CORBETTA, PERILLI - Il Senato,

premesso che l'attuale forma di Stato "regionale", come delineato dalla nostra Costituzione circa l'equa distribuzione delle risorse, garantisce l'uniformità dei diritti sociali e civili dei cittadini italiani per mezzo di: previsione di fondo di perequazione per territori con minor capacità fiscale (art. 119, comma terzo, della Costituzione); previsione di risorse aggiuntive attraverso interventi speciali per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'esercizio dei diritti della persona (art. 119, comma quinto, della Costituzione); attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione) e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione); previsione di poteri sostitutivi dell'autorità di governo a tutela dell'unità giuridica ed economica dello stato e tutela dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 120 della Costituzione);

considerato che:

tali strumenti sono necessari a garantire la compatibilità dell'autonomia riconosciuta in capo alle Regioni, con i principi inviolabili della Costituzione italiana, nell'ambito dell'ordinamento statale unitario;

il riconoscimento di maggiori autonomie alle Regioni che ne facciano legittima richiesta non è obbligatorio;

il recepimento delle intese è ammissibile solo in ambiti particolari, quindi non generalizzati, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 116, comma terzo, e 119 della Costituzione;

considerato inoltre che:

le esposte garanzie costituzionali, indispensabili all'attuazione di un sistema di maggiore autonomia regionale, non hanno trovato ancora determinazione a seguito della legge di delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, con quanto ne consegue anche in merito alla necessità di un approfondimento del lavoro sin qui espletato da parte degli enti delegati alla ricognizione del fabbisogno e dei costi dei servizi erogati;

di fondamentale pregnanza, ai fini dell'equa redistribuzione delle risorse, è la questione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, da modificare in termini di maggior rispondenza all'effettivo fabbisogno regionale, come da impegno già assunto con il patto per la salute 2014-2016;

l'attuale criterio di riparto della popolazione "pesata" per anzianità appare del tutto insoddisfacente e non conforme a quanto previsto già dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale il riparto deve tener conto anche di altri indici, poi confermati e specificati dal documento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 30 aprile 2010;

di grande rilievo, in merito, il "Documento della Ragioneria di Stato sul monitoraggio della spesa sanitaria per il 2015", nel quale la massima autorità contabile dello Stato italiano, chiamata a valutare le prospettive d'aumento del fabbisogno sanitario in relazione all'invecchiamento della popolazione, assumeva come dimostrato che "una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell' arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati";

non è eticamente accettabile che vengano ancora trascurati nel riparto delle risorse sanitarie: la frequenza dei consumi sanitari per sesso; il tasso di mortalità della popolazione; gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali utili per la definizione di particolari bisogni sanitari, come la deprivazione sociale; gli indicatori epidemiologici territoriali;

sotto altro profilo di criticità, si deve rilevare pure la mancanza di una regolamentazione legislativa che in attuazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione disciplini l'intero iter di formazione delle intese sottoposte all'approvazione del Parlamento. Ciò risulta di particolare rilevanza giuridica, considerata la sempre maggior attenzione a siffatto istituto;

pertanto, in un contesto caratterizzato già da un forte disequilibrio rispetto a quanto sancito dall'art. 5 della nostra Costituzione che prevede, pur nella promozione delle autonomie, un'Italia "una ed indivisibile", in termini non solo formali ma sostanziali, si evince che l'eventuale riconoscimento ad alcune Regioni di maggiore autonomia non bilanciata da un'adeguata ponderazione degli elementi oggetto di autonomia e dalle relative garanzie in ordine alle procedure, con la necessaria inclusione di tutti i soggetti istituzionali a presidio delle stesse, finirebbe per costituire un ulteriore freno alla redistribuzione sociale e territoriale delle risorse, minando l'assetto unitario dello Stato intero,

impegna il Governo affinché il riconoscimento delle richieste di maggior autonomia delle Regioni preveda preventivamente, in un termine prefissato, la celere risoluzione delle seguenti prioritarie questioni alle quali venga subordinata l'efficacia delle intese raggiunte con le Regioni interessate ed attualmente sottoposte all'approvazione del Parlamento ai sensi dell'art. 116 della Costituzione:

1) regolamentazione del procedimento di formazione delle intese Stato-Regioni;

2) completamento dei sistemi di garanzia e sostenibilità del sistema delle autonomie regionali con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), istituzione del fondo di perequazione, nonché di fondo per la promozione lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale delle aree a basso gettito fiscale.

(1-00154 p. a.)