• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01603-ter- ...    premesso che:     l'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 e modificato con legge 146 del 17...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01603-ter-A/001presentato daBELOTTI Danieletesto diMartedì 30 luglio 2019, seduta n. 218

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41 e modificato con legge 146 del 17 ottobre 2014 – articolo 3, dispone il divieto alle società di emettere, vendere o distribuire biglietti, tessere e abbonamenti, di qualsiasi tipo o formato, a soggetti che abbiano ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) o siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio negli ultimi 5 anni;
   visto che:
    questa norma dispone che un soggetto pur avendo terminato di scontare il Daspo e non essendo, per la stessa questura, più pericoloso, non possa acquistare il biglietto di una partita per la durata di cinque anni dalla sentenza di condanna – anche di primo grado – per il medesimo fatto che ha dato luogo al Daspo;
    per fare un esempio, nel 2019 il signor x riceve un Daspo di un anno per avere acceso un artifizio pirotecnico, nel 2020 lo stesso avrà scontato il Daspo e quindi potrà tranquillamente tornare allo stadio; il processo per la violazione dell'articolo 6-ter legge n. 401/89, tuttavia, viene celebrato solo nel 2021 ed il soggetto viene condannato in primo grado nel 2022. Dal 2020 al 2022 costui ha assistito regolarmente alle partite ma, dopo la condanna del 2022 lo stesso fino al 2027 non potrà più comprare un biglietto, perché il suo nominativo viene bannato nel CEN di Napoli del Ministero dell'interno;
   constatato che:
    si tratta di una norma che dispone una pena supplementare di ben 5 anni, magari, per esempio, anche a fronte di un Daspo di un solo anno, già scontato, e di una condanna in primo grado di pochi mesi per l'accensione di un fumogeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che – così come è già ora – non possano essere venduti titoli di accesso a soggetti che abbiano un Daspo in corso e che gli stessi biglietti non possano essere venduti a chi ha avuto una condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive negli ultimi cinque anni, purché per lo stesso episodio non abbiano già scontato, anche parzialmente, il Daspo, visto che quando il soggetto ha terminato di scontare il Daspo non è più pericoloso (considerato che il Daspo è una misura di prevenzione), sicché deve poter tornare nella pienezza dei propri diritti.
9/1603-ter-A/1. Belotti, Furgiuele, Lattanzio.