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Atto a cui si riferisce:
S.4/01655 ASTORRE, PARENTE, CIRINNA' - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: l'articolo 97 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che i "pubblici uffici sono organizzati secondo...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 037
all'Interrogazione 4-01655

Risposta. - Con l'interrogazione si chiede quali siano le possibili iniziative da intraprendere a salvaguardia della corretta gestione amministrativa del comune di Frascati (Roma), con particolare riguardo alla deliberazione della Giunta comunale n.72 del 18 aprile 2019, avente ad oggetto "Atto di indirizzo in ordine alla scelta di un advisor", in riferimento alla esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva e alla vendita di 11 unità immobiliari del Comune.

In via preliminare occorre precisare che la Giunta comunale, con successiva deliberazione n. 89 del 13 maggio 2019, a seguito di esposti inviati da alcuni consiglieri comunali di minoranza del Comune di Frascati a varie Autorità, tra cui l'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, ha provveduto a sospendere cautelativamente l'efficacia della delibera n. 72, evidenziando di non avere, sino a quella data, ancora assunto alcun atto consequenziale al predetto atto di indirizzo.

Il Comune di Frascati, interessato dalla Prefettura di Roma sulla questione, ha osservato che l'atto di indirizzo di Giunta contenuto nella citata delibera n. 72, non ha violato i principi giuridici inerenti all'imparzialità, la trasparenza e la correttezza cui deve uniformarsi l'azione della pubblica amministrazione.

Lo stesso Comune ha, inoltre, riferito che l'ANAC, a seguito del predetto esposto presentato da consiglieri di minoranza, ha in riscontro osservato con nota del 27 maggio 2019 che è "emerso che la suddetta delibera di giunta non contiene alcuna espressa individuazione del soggetto specifico; l'indicazione del soggetto IEOPA s.r.l. nel contesto della deliberazione in realtà viene resa esclusivamente a titolo comparativo ed esemplificativo, in virtù delle certificazioni possedute in termini di competenza maturata nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica. Del resto la delibera di giunta, quale atto amministrativo di mero indirizzo, non assume alcun valore materiale, né valenza vincolante ai fini della selezione dell'advisor, in quanto è rimessa alla successiva determina del Responsabile del Settore II (non ancora emessa) la più libera, ampia ed impregiudicata possibilità di scelta nella selezione. Pertanto, per mezzo della delibera n. 72 il Comune ha inteso dare un input, uno stimolo di riflessione in ordine alla successiva procedura da avviare per l'individuazione dell'advisor, non anche selezionare direttamente il soggetto cui affidare l'espletamento delle successive gare. Alla luce di quanto sopra si comunica che, non sussistendo criticità che impongano l'avvio di formale istruttoria, si procederà all'archiviazione dell'esposto sopraindicato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici".

Si rammenta, infine, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, ferma restando la possibile attivazione degli ordinari rimedi giurisdizionali, è venuta meno ogni forma di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, pur continuando a sussistere in via residuale il potere di intervento governativo di annullamento ai sensi dell'articolo 138 del testo unico degli enti locali.

Tale annullamento straordinario, tra l'altro, segue una procedura complessa e non può fondarsi sulla semplice constatazione della mera legittimità dell'atto, trovando la sua ragion d'essere nell'obbligo di assicurare il mantenimento dell'unità di indirizzo politico e amministrativo nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica. Si tratta, in buona sostanza, di una misura estrema che consente di annullare atti degli enti locali nel caso in cui questi mettano a grave repentaglio l'unitarietà dell'ordinamento.

SIBILIA CARLO Sottosegretario di Stato per l'interno

23/07/2019