• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01076 D'ARIENZO, VERDUCCI, PITTELLA, CUCCA, ASTORRE, ROJC, VALENTE, PATRIARCA, MARGIOTTA, GIACOBBE, FERRAZZI, D'ALFONSO, GARAVINI, GINETTI, MAGORNO, MALPEZZI, LAUS, SUDANO, BOLDRINI, IORI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01076 presentata da VINCENZO D'ARIENZO
testo presentato
Giovedì 25 luglio 2019
modificato
venerdì 26 luglio 2019, seduta n.138

D'ARIENZO, VERDUCCI, PITTELLA, CUCCA, ASTORRE, ROJC, VALENTE, PATRIARCA, MARGIOTTA, GIACOBBE, FERRAZZI, D'ALFONSO, GARAVINI, GINETTI, MAGORNO, MALPEZZI, LAUS, SUDANO, BOLDRINI, IORI, STEFANO, BELLANOVA, MARINO, SBROLLINI, MANCA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa. - Premesso che:

l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 de 1973, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevede l'applicabilità dell'aliquota del 44 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, ad eccezione dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo;

l'articolo 44 stabilisce, per il calcolo della pensione spettante "al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo", l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile. La percentuale è aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento;

le varie riforme pensionistiche intervenute successivamente non hanno modificato o abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092;

l'INPDAP, fino al 31 dicembre 2011, quando è confluito nell'INPS, nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: "Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'articolo 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo";

l'INPS, invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati, ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l'aliquota del 35 per cento e non quella del 44 per cento;

in particolare, ritiene che l'articolo 54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell'anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il ventesimo anno;

considerato che:

la vicenda è stata oggetto più volte di decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il cui esito è stato piuttosto difforme a parità di requisiti dei ricorrenti;

in ogni caso, in una sentenza favorevole al militare ricorrente, emessa dalla sezione della Corte dei conti della Regione Sardegna, assume importante rilievo che l'erronea interpretazione applicata dall'INPS, oltre a privare coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio della percentuale maggiorata, inficia il riconoscimento che spetta al militare dell'aliquota dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 54;

l'interpretazione dell'INPS sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

considerato inoltre che:

va evidenziato e ribadito che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare trattandosi di disposizione inserita nel titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del capo I ("Personale civile") del decreto del Presidente della Repubblica, e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile, sicché non si comprende su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare, cui, invece, fa espresso riferimento il successivo capo II, all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54. Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del modus operandi dell'INPS;

l'articolo 1867, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, conferma la vigenza per il personale militare dell'art. 54 nonostante sia stato introdotto il sistema contributivo a partire dal 1996 ex legge n. 335 del 1995;

tenuto conto che:

con le sentenze n. 422 del 2018, n. 197 e n. 208 del 2019, la prima e la seconda sezione centrale di appello della Corte dei conti (le uniche decisioni finora registrate al secondo livello di giurisdizione contabile) hanno confermato che il beneficio va riconosciuto a favore dei militari;

nella sentenza n. 197/2019 assume fondamentale rilievo la parte in cui si legge: "non è corretto l'impianto argomentativo dell'INPS secondo cui l'aliquota del 44 per cento, sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33 per cento no a 15 anni, ed il 9 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8 per cento per i successivi 5 anni. Sicché, dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8 per cento sino al conseguimento dell'80 per cento, aliquota massima conseguibile. In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici";

l'interpretazione dell'Istituto comprime e nega le aspettative economiche ed i diritti maturati dai militari così come riconosciuti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano adoperare per riconoscere i diritti maturati dal punto di vista previdenziale dal personale militare;

se non ritengano opportuno impartire direttive chiarificatrici all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle decisioni assunte nelle sentenze d'appello al fine di riconoscere al personale militare i benefici previsti dalla norma ingiustamente negati dall'Istituto medesimo.

(3-01076)