• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00903 (3-00903)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00903presentato daIOVINO Luigitesto diGiovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215

   IOVINO e DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con decreto interministeriale del 31 dicembre 2018, si dispone la determinazione annuale delle risorse destinate all'erogazione delle borse di studio per coloro che abbiano svolto i tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'anno 2018, individuando i requisiti di attribuzione;

   le borse di studio vengono attribuite a coloro che, ammessi allo stage, ne facciano richiesta fino all'esaurimento delle risorse disponibili e con precise soglie massime di valore Isee-u come, tra l'altro, indicato dal sito del Ministero della giustizia: euro 62.123,98 per i tirocini svolti presso gli uffici della giustizia ordinaria; euro 27.712,29 per i tirocini svolti presso il Consiglio di Stato; euro 16.698,76 per i tirocini svolti presso i tribunali amministrativi regionali;

   in data 9 luglio 2019 è stata pubblicata, sul sito del Ministero della giustizia, la graduatoria definitiva dei beneficiari aventi diritto all'attribuzione delle borse di studio relative all'attività di stage svolta nel corso dell'anno 2018, per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari;

   da tale graduatoria risultano esclusi molti tirocinanti (per la sola corte d'appello di Salerno, ad esempio, sarebbero almeno un centinaio) nonostante abbiano presentato richiesta per tempo, avendo tutti i requisiti previsti, compreso un valore Isee-u pari o al di sotto del tetto massimo (62.123,98 euro);

   dalle prime comunicazioni intercorse tra alcuni degli esclusi e gli uffici del Ministero, l'errore riguardante l'esclusione degli aspiranti dall'elenco degli ammessi al beneficio, sembrerebbe ascrivibile a errate valutazioni e/o trasmissioni di atti da parte delle varie corti d'appello;

   infatti, secondo quanto prescritto dalla «Circolare 24 aprile 2019 e allegate linee guida» della direzione generale dei magistrati, la graduatoria viene formata esclusivamente sulla base delle informazioni trasmesse al Ministero dai soggetti ordinamentali (le corti d'appello, per l'appunto), «senza possibilità di successiva correzione degli eventuali errori compiuti e senza alcuna conseguente responsabilità a carico del Ministero»;

   gli stessi uffici del Ministero avrebbero già inoltre accantonato ogni ipotesi di ritiro in autotutela della graduatoria, al fine di consentire l'inserimento anche dei tirocinanti esclusi;

   appare evidente come, benché la citata circolare non ponga in capo al Ministero alcuna responsabilità per la formazione delle graduatorie, nelle prossime settimane – e comunque entro le scadenze previste – potrebbero essere depositati i primi ricorsi avverso il procedimento sopradescritto al tribunale amministrativo regionale, ai sensi degli articoli 29 e 41, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

   se si verificasse un ricorso massivo contro l'esclusione dei tirocinanti aventi diritto, potrebbe essere cagionato un notevole danno economico per l'erario, poiché il pieno rispetto dei requisiti previsti dal decreto interministeriale favorirebbe –- senza dubbio – un pieno accoglimento delle istanze degli esclusi –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per porre rimedio alla problematica descritta in premessa, consentendo agli esclusi di rientrare a pieno titolo nella graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio, per i tirocini formativi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, anno 2018.
(3-00903)