Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
C.3/00906 (3-00906)
Atto Camera
Interrogazione a risposta orale 3-00906presentato daSGARBI Vittoriotesto diGiovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215
SGARBI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è necessario, ad avviso dell'interrogante, fare chiarezza in merito all'utilizzo dell'intrusore informatico, cosiddetto trojan, e sul tema dell'utilizzabilità delle conversazioni acquisite e riferibili ai parlamentari Luca Lotti e Cosimo Maria Ferri;
sul punto, la disciplina delle immunità parlamentari prevede l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte della Camera di appartenenza (nel caso di specie della Camera dei Deputati), nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria intenda mettere sotto controllo l'utenza di un suo componente;
in particolare, occorre distinguere — alla luce del regime introdotto, per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 — tra le intercettazioni «dirette», «indirette», «casuali o fortuite» del parlamentare;
il regime processuale applicabile, infatti, è profondamente diverso;
ai sensi dell'articolo 4 della legge appena menzionata, nel caso si intenda direttamente o consapevolmente procedere ad intercettazioni nei confronti di un parlamentare, sarà necessaria la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza;
ai sensi dell'articolo 6, invece, si richiede l'autorizzazione cosiddetta successiva per le intercettazioni cosiddette casuali o fortuite. Laddove l'autorizzazione richiesta non sia regolarmente prestata, gli elementi di prova reperiti dalle attività di captazione non saranno, in alcun modo, utilizzabili nei confronti del parlamentare;
sono, invece, sempre vietate le intercettazioni cosiddette «indirette» che costituiscono un aggiramento delle garanzie sancite dall'ordinamento;
alla luce di tali considerazioni si deve ritenere, ad avviso dell'interrogante, che le intercettazioni che vedono come protagonisti i due membri della Camera dei Deputati non possono essere ritenute «casuali», ma «indirette» e, pertanto, inutilizzabili e, come tali, da distruggere;
ed invero, come emerge dalle carte processuali, gli organi inquirenti erano a conoscenza del fatto che il dottor Luca Palamara si stesse recando ad un incontro al quale avrebbero partecipato i due parlamentari;
tale circostanza si ricava facilmente dalle trascrizioni delle intercettazioni divulgate dai giornali ed emerge in diversi passaggi dell'atto di incolpazione disciplinare promosso nei confronti dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (pagina 8, dove si parla di «programmata riunione» con riferimento all'incontro del 9 maggio 2019; «perfettamente programmata»; «non fu casuale e neppure estemporanea»; nonché a pagina 9, dove si fa riferimento ad una telefonata nel corso della quale il dottor Palamara e l'onorevole Ferri avrebbero preso accordi e concordato l'incontro del giorno successivo);
pertanto, in ragione di tale conoscenza l'autorità procedente avrebbe dovuto disattivare il cosiddetto trojan;
così non è stato e l'attività di ascolto delle conversazioni di membri del Parlamento non può che rientrare nelle intercettazioni cosiddette «indirette» e come tali illegittime;
parimenti da stigmatizzare risulta, ad avviso dell'interrogante, la condotta degli operanti, nella fattispecie il Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata), reparto della Guardia di finanza, che hanno disatteso le linee guida in materia di indagini che coinvolgano tali strumenti (sul punto si veda la delibera del Csm del 29 luglio 2016, «Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni»);
in particolare, si prevede che nel caso in cui si verifichino intercettazioni «casuali» di conversazioni di parlamentari, esse non andrebbero immediatamente trascritte, ma meramente indicate nel brogliaccio con la dicitura «conversazione casualmente captata con parlamentare», dandone immediata informativa al pubblico ministero per le sue valutazioni;
sotto questo profilo si giustifica la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è incardinata la Guardia di finanza, a conoscere del contenuto della presente interrogazione;
la Camera dei deputati non ha avuto modo di pronunciarsi sulla vicenda in quanto le intercettazioni non sono utilizzate nei confronti dei deputati interessati e, dunque, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007, non è necessario richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza;
ciò nonostante, a prescindere da tale aspetto, applicando correttamente la disciplina in materia tali intercettazioni si devono, ad avviso dell'interrogante, comunque ritenere illegittime;
tale vicenda costituisce un pericoloso precedente essendosi consumata, ad avviso dell'interrogante, una palese lesione delle prerogative e delle garanzie che la Carta Costituzionale riconosce ai membri del Parlamento espressione della volontà popolare e poste a presidio della separazione dei poteri dello Stato, fondamento della nostra democrazia –:
se i Ministri interrogati abbiano assunto iniziative, per quanto di competenza, in merito a tale vicenda e alla fuga di notizie propalata attraverso i principali organi di informazione.
(3-00906)