• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01067 CAMPARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: i medici veterinari che, a seguito di visita medico-veterinaria, dispensano anche i farmaci di primo uso, al momento...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01067 presentata da MAURIZIO CAMPARI
mercoledì 24 luglio 2019, seduta n.137

CAMPARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

i medici veterinari che, a seguito di visita medico-veterinaria, dispensano anche i farmaci di primo uso, al momento della fatturazione devono applicare l'IVA della propria prestazione al 22 per cento oltre a far pagare il prezzo del farmaco già ivato al 10 per cento e poi riapplicare la loro propria IVA al 22 per cento (cui si aggiunge un 2 per cento di cassa veterinaria);

questo comporta un aggravio di costi per il cliente proprietario di animale sottoposto a visita e cura veterinaria, il quale si vede costretto a pagare ulteriormente l'IVA sul farmaco dispensato dal veterinario al momento del pagamento della fattura;

secondo il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006, la cessione del farmaco veterinario è da ritenersi prestazione accessoria rispetto a quella professionale;

in particolare, il carattere accessorio è definito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (principio di accessorietà) che prevede che una prestazione accessoria ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore o per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile; quella accessoria, che è meno importante, perde la propria autonomia e viene assorbita nell'operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota;

se si espone in fattura il farmaco ceduto con un'aliquota diversa da quella delle prestazioni medico-veterinarie, attualmente al 22 per cento, si effettua una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie, e ora anche alle parafarmacie (decreto legislativo n. 193 del 2006, art. 70);

quindi in una fattura in cui il costo del farmaco è di gran lunga maggiore di quello della visita (i farmaci per animali sono molto costosi), si ritrova un aggravio di IVA non dovuta, e occorrerebbe tenere fuori dall'imponibile IVA il farmaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere iniziative volte a consentire che il farmaco dispensato dai medici veterinari non sia considerata prestazione accessoria rispetto alla principale consistente nella visita medica, al fine di consentire al proprietario di non pagare, sul medicinale, la maggiorazione dell'IVA.

(3-01067)