• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01913-A/006    premesso che:     l'articolo 1 del decreto 53/2019 prevede che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01913-A/006presentato daMAGI Riccardotesto presentato Mercoledì 24 luglio 2019 modificato Giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto 53/2019 prevede che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e/o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
    la lettera g) citata considera come «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato» costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
    la stessa Convenzione, al precedente articolo 18, precisa il significato del termine «passaggio», prevedendo che esso consenta tuttavia «la fermata e l'ancoraggio se finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà»;
    è lo stesso articolo 1 del decreto 53/2019 a precisare che tale limitazione o divieto all'ingresso, al transito o alla sosta di navi nel mare territoriale debba avvenire nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,

impegna il Governo

nell'attuazione dell'articolo 1 del decreto, a interpretarlo nel senso che il provvedimento da esso disciplinato può essere emesso, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, solo ove non ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay.
9/1913-A/6. Magi, Cunial, Giannone.