• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01913-A/103    premesso che:     con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «disposizioni urgenti per...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01913-A/103presentato daPAGANO Ubaldotesto presentato Mercoledì 24 luglio 2019 modificato Giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 215

   La Camera,
   premesso che:
    con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» ed in particolare con l'articolo 12 comma 1 è stato consentito al Ministero dell'interno di assumere a tempo indeterminato «un contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» nell'ambito delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
    con decreto del Ministero dell'interno 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» numero 33 del 2 maggio 2017, è stato bandito il concorso a 250 posti di funzionario amministrativo da destinare esclusivamente alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto d'asilo;
    il suddetto contingente di personale, assunto dopo aver superato una procedura di selezione per titoli ed esami secondo criteri oggettivamente paragonabili per difficoltà a quelli previsti con analogo concorso indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017 per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, se non addirittura più restrittivi e comunque specialistici nel taglio internazionale, hanno smaltito nel II semestre 2018 oltre 80.000 delle 95.576 pratiche giacenti consentendo una ragionevole previsione di azzeramento delle stesse entro brevissimo tempo;
    lo stesso contingente è stato inquadrato nel livello più basso della III area funzionale del CCNL 2016-2018 Comparto Ministeri prevista per il personale dipendente contrattualizzato, pur integrato con gettoni di presenza legati alla produttività nell'ambito delle Commissioni Territoriali, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008;
    in sede di esame in commissione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», è stato inserito l'articolo 8-bis (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione Civile dell'interno), il quale prevede che «all'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa», facendo così perdere ogni attribuzione giuridica ed economica legata alla definizione di «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» di cui al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,

impegna il Governo

a modificare, con proprio intervento legislativo, il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, affinché il personale di cui all'articolo 12, comma 1 dello stesso decreto, all'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità senza limitazioni geografiche su base volontaria, sia ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa e con priorità alle sedi nei capoluoghi di regione, mantenendo l'inquadramento giuridico, il trattamento economico ed anche, per il personale altamente qualificato, l'impiego per l'espletamento di funzioni di carattere specialistico; e, in caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sia ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.
9/1913-A/103. Ubaldo Pagano, Lacarra.