Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/02593 (5-02593)
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02593presentato daGRIMALDI Nicolatesto diMercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214
GRIMALDI e BUOMPANE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza prevede un concorso a cadenza annuale per l'ammissione degli allievi finanzieri al corso; gli ultimi concorsi per allievi finanzieri, negli anni 2010, 2011 e 2012 hanno previsto l'assunzione a distanza di tempo sia dei vincitori che degli idonei in graduatoria a norma dell'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015;
l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995, che detta modalità per l'espletamento dei concorsi nella Guardia di finanza, prevede la possibilità di procedere al reclutamento mediante scorrimento della graduatoria dei candidati idonei ma non vincitori entro 18 mesi dall'approvazione della stessa;
l'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017 ha previsto la possibilità di effettuare assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo della Guardia di finanza mediante scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012;
nel 2018, è stato indetto un concorso per 380 allievi finanzieri concluso con l'approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori il 10 dicembre 2018; in data 26 aprile 2019 la Guardia di finanza ha emanato un bando di reclutamento per 965 allievi finanzieri che non prevede scorrimento delle graduatorie degli idonei del concorso indetto nell'anno 2018, che conservano efficacia per ulteriori 18 mesi;
il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza 14/2011, è intervenuto in merito al reclutamento di personale della pubblica amministrazione o mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci o mediante indizione di nuovi concorsi, sottolineando, in particolare, che le disposizioni che estendono i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali presentano una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure concorsuali;
perseguendo lo scopo di offrire protezione ai soggetti collocati nelle graduatorie, non costituiscono deroga alla regola costituzionale del concorso;
nella citata sentenza si stabilisce, inoltre, che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta regola generale di reclutamento, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce eccezione e richiede apposita e approfondita motivazione, salvo particolari necessità di procedere al nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie efficaci –:
quali iniziative intenda assumere, in considerazione del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e del preminente interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica, per garantire l'applicazione della regola dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2018 per il reclutamento degli allievi finanzieri nell'anno 2019.
(5-02593)