• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00289 (7-00289) «Scagliusi, Donno, Termini, Grippa, Zanichelli, De Girolamo, Troiano, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano,...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00289presentato daSCAGLIUSI Emanueletesto diLunedì 22 luglio 2019, seduta n. 212

   Le Commissioni V e IX,

   premesso che:

    sulla base del Sistema europeo dei conti SEC 2010, definito dal regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013 e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche;

    nell'ambito delle statistiche di contabilità nazionale, per tale settore si compila il conto economico consolidato che costituisce il riferimento per gli aggregati trasmessi alla Commissione europea in applicazione del Protocollo sulla procedura per i deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht; i criteri utilizzati per la classificazione delle unità istituzionali nei relativi settori sono di natura statistico-economica al fine di perseguire l'obiettivo di una quanto più possibile armonizzazione a livello europeo;

    secondo il SEC 2010, il settore S13 «è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese». Ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Seguendo tali criteri, le unità incluse nel settore delle amministrazioni pubbliche appartengono alle seguenti tipologie:

   a) entità pubbliche che in forza di una legge esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;

   b) società controllate da un'amministrazione pubblica, a condizione che la loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla vendita, ovvero che i proventi derivanti da vendite o entrate ad esse assimilabili non riescano a coprire almeno la metà dei costi di esercizio;

   c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;

   d) fondi pensione autonomi per i quali la contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche;

    si considera che un'unità istituzionale è nella condizione di unità controllata dalla pubblica amministrazione se, dal punto di vista sostanziale, essa opera sotto l'autorità di una o più unità a loro volta appartenenti al perimetro di S13. Il controllo può essere esercitato tramite una combinazione di diversi strumenti, quali la proprietà del capitale sociale, i meccanismi di definizione degli organi di governo, un flusso significativo di finanziamento, il potere di determinazione delle decisioni strategiche;

    la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'Istat con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, che definisce i principi di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi contabili. Tale elenco viene aggiornato annualmente e comunicato entro il 30 di settembre;

    l'inserimento nell'elenco sopra citato comporta un elevato grado di condizionamento, in termini di autonomia finanziaria e di capacità di investimento, nonché numerosi obblighi e vincoli di natura gestionale;

    l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), istituito ai sensi del decreto legislativo n. 250 del 1997, agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti dal codice della navigazione; in quanto ente pubblico non economico è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ma è altresì sottoposto alla vigente normativa per il contenimento della spesa pubblica, nello specifico quale ente incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 228 del 29 settembre 2017;

    Rete Ferroviaria Italiana è una società per azioni costituita il 1° luglio 2001 come società dell'infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane per rispondere alle direttiva comunitaria 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico recepite dal Governo italiano con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sulla separazione fra il gestore della rete e il produttore dei servizi di trasporto, e a completamento del processo di societarizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;

    di recente l'Istat ha reso pubblico il prossimo inserimento di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Rfi) nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, inserimento che avrà decorrenza con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entro il prossimo mese di settembre, dell'elenco aggiornato dei soggetti ricompresi nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione;

    dette società svolgono, ognuna per la propria modalità di trasporto, il ruolo di player strategici nei confronti dell'intero comparto nazionale ed europeo, avendo appunto un ruolo regolatorio, strategico, nonché operativo in termini di sicurezza delle infrastrutture e dei passeggeri;

    sia il settore aereo che quello ferroviario rappresentano i settori di punta del trasporto nazionale ed europeo sia di merci che di persone, e si prospettano fasi di ulteriore crescita con flussi di traffico sempre crescenti e piani di sviluppo nazionali che puntano alla crescita anche integrata delle suddette modalità di trasporto anche attraverso il costante sviluppo tecnologico;

    l'inserimento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Rfi) nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (Istat) delle amministrazioni pubbliche prevede che si applichino vincoli e obblighi tipici della classificazione nel perimetro delle amministrazioni pubbliche;

    tale determinazione comporta elementi di elevata criticità operativa al conseguente assoggettamento di Enac e Rfi ai vincoli e obblighi previsti a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche;

    è necessario assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari, attribuiti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e a Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Rfi);

    per queste stesse ragioni, in analogia a quanto in passato previsto per altre società pubbliche, da ultimo per l'Anas, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è opportuno che sia consentito a Rfi e a Enac di evitare le ingenti e negative ricadute sulla propria operatività, soprattutto in questa fase in cui le società sono impegnate non solo a portare avanti ingenti programmi di investimento ma, anche accelerarne l'esecuzione, con evidenti ricadute positive anche sui livelli occupazionali, diretti e di indotto,

impegnano il Governo

a valutare l'opportunità di adattare iniziative di carattere normativo volte a prevedere che l'inserimento di Enac e Rfi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'Istat, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, abbia effetti ai soli fini contabili e non comporti pertanto l'applicazione degli ulteriori vincoli o obblighi previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel predetto elenco, ad esclusione di quelli previsti per i compensi assembleari determinati per gli obblighi collegiali.
(7-00289) «Scagliusi, Donno, Termini, Grippa, Zanichelli, De Girolamo, Troiano, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Trizzino, Zennaro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto».