• C. 1913-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 18 luglio 2019); BORDONALI Simona, Relatore - TURRI Roberto, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1913 [Decreto sicurezza-bis] Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 3-bis  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                      Articolo 8-bis  
                      Articolo 8-ter  
                      Articolo 8-quater  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                      Articolo 10-bis  
                      Articolo 10-ter  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                      Articolo 12-bis  
                      Articolo 12-ter  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                    Articolo 16                       Articolo 16  
                      Articolo 16-bis  
                    Articolo 17                       Articolo 17  
                      Articolo 17-bis  
                    Articolo 18    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1913-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'interno
(SALVINI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(TRENTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Presentato il 14 giugno 2019

(Relatori: BORDONALI, per la I Commissione; TURRI, per la II Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia), il 18 luglio 2019, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1913. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1913 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il decreto-legge, composto da 18 articoli, per un totale di 26 commi, contiene disposizioni di varia natura ma riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 26 commi solo uno prevede l'adozione di un decreto ministeriale;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   andrebbe approfondita l'effettiva portata normativa dell'articolo 1, che appare suscettibile di determinare contenziosi; l'articolo 1 consente infatti di limitare o vietare, con provvedimenti del Ministro dell'interno l'ingresso, il transito o la sosta di determinate tipologie di navi nel mare territoriale, nel rispetto però degli obblighi internazionali; anche se non esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa, tra tali obblighi rientra evidentemente anche il principio di non respingimento (non refoulement) come ricavabile dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati; conseguentemente, un eventuale provvedimento del Ministro dell'interno che vietasse l'ingresso nel mare territoriale a una nave che avesse rifiutato l'attribuzione, in base alla Convenzione di Amburgo sulla sicurezza e il salvataggio marittimo, di un «porto sicuro» non italiano invocando il principio di non respingimento, potrebbe essere comunque ritenuto in sede giurisdizionale in violazione del disposto dell'articolo 1, qualora il giudice ritenesse legittima l'invocazione di tale principio, vanificando così parzialmente la finalità della norma indicata nella relazione illustrativa;

   andrebbe approfondita la formulazione dei primi due periodi del capoverso 6-bis del comma 1 dell'articolo 2; il primo periodo afferma infatti che «salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter» del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 1; dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe potersi evincere che il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale non siano tenute ad osservare la normativa internazionale, mentre appare evidente la volontà di ribadire – in modo peraltro non necessario – l'esclusione di tali tipologie di navi dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1-ter (l'esclusione è infatti già affermata all'articolo 1); in tal senso appare opportuna una riformulazione della disposizione al fine di evitare equivoci; il secondo periodo prevede che «in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000»; dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe potersi evincere che la sanzione si applichi all'armatore e al proprietario anche nel caso in cui non sia risultato possibile notificare la violazione del divieto a tali soggetti, il che risulta però in contraddizione con il principio generale di cui all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative; in base a tale principio, infatti, perché l'armatore e il proprietario siano responsabili dell'illecito occorre che abbiano commesso l'omissione in modo cosciente e volontario e che quindi la notifica del divieto sia stata effettuata; in proposito la stessa relazione illustrativa precisa che l'inciso «ove possibile» non deroga al principio generale della necessaria pre-conoscenza del presupposto della violazione; anche in questo caso appare perciò opportuno riformulare la disposizione in termini maggiormente coerenti con quanto sopra esposto;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 9 proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017; la norma interviene in una «catena» di proroghe, in quanto l'entrata in vigore della riforma, originariamente prevista per il 26 luglio 2018, è stato prorogata dapprima al 1° aprile 2019 dal decreto-legge n. 91 del 2018 e quindi al 1° agosto 2019 dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019); andrebbe quindi valutata la congruità sul piano temporale della proroga prevista dalla disposizione, al fine di evitare, in futuro, un ulteriore allungamento della «catena»;

   il provvedimento non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esclusione dell'AIR ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    approfondire la formulazione dell'articolo 1;

    all'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando il rispetto della normativa internazionale, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter»;

    all'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante, a questo si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La medesima sanzione si applica all'armatore e al proprietario della nave, nel caso sia possibile notificare a tali soggetti la violazione del divieto, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato.»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, la congruità sul piano temporale della proroga disposta dall'articolo 9, comma 2.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   acquisiti gli approfondimenti istruttori svolti dalle Commissioni di merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 1913 Governo);

   evidenziato che l'articolo 1 reca una novella al testo unico dell'immigrazione – di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – al fine sia di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sia di impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, attraverso un provvedimento del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informando preventivamente il Presidente del Consiglio dei ministri;

   considerato che la modifica apportata esplicita, con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative già previste dalla vigente normativa, il cui efficace esercizio appare particolarmente importante in un periodo storico contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale, tanto più necessarie se si considera che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione;

   segnalato, infine, che l'articolo 10, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade di Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1913 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai fini della quantificazione delle spese di custodia delle imbarcazioni che potranno essere sottoposte a sequestro e confisca in ragione dei poteri in tal senso attribuiti dall'articolo 2 al prefetto territorialmente competente, si è considerato un valore indicativo, desunto dai tariffari utilizzati dalle procure della Repubblica allorquando si procede alla liquidazione dei corrispondenti oneri derivanti da sequestro penale;

    in particolare, ipotizzandosi un numero di sequestri pari a 5 per ciascun semestre, con prevedibile riduzione degli stessi con il decorso del tempo, si è ritenuto prudente appostare per ciascuna imbarcazione una cifra pari a circa 60.000 euro anno/nave, sicché le somme stanziate dalla disposizione in commento appaiono più che sufficienti anche con riguardo agli effetti riconducibili alla deterrenza insita nella norma in oggetto;

    per altro, trattandosi di una spesa che si configura come un fabbisogno, appare necessario modificare il testo della disposizione in oggetto configurando i predetti oneri in termini di previsioni di spesa anziché come limiti di spesa;

    con riferimento all'articolo 3, che estende la competenza delle procure distrettuali e l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni preventive alle fattispecie di reato in materia di immigrazione illegale, si assicura che, anche in fase di prima applicazione della disposizione, le procure distrettuali potranno fronteggiare gli adempimenti connessi all'esercizio delle nuove funzioni ad esse attribuite con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    all'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, si è proceduto ad una stima necessariamente orientativa del fabbisogno relativo all'espletamento delle operazioni sotto copertura da parte di operatori stranieri, tenendo in considerazione le finalità alle quali sono state in passato già vincolate risorse economiche a legislazione vigente e seguendo un criterio in grado di comprendere le diverse tipologie e modalità di espletamento delle predette operazioni;

    così come per il 2019, anche per gli anni 2020 e 2021 l'utilizzo delle entrate derivanti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 44 del 1999, per le finalità di cui al medesimo articolo 4, appare compatibile con l'utilizzo delle medesime entrate per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, considerata la tendenza degli andamenti sia annuale che triennale della dotazione e della capienza del capitolo n. 3410 al quale affluiscono le predette entrate;

    per quanto riguarda l'articolo 8, in materia di assunzioni a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, si precisa che il calcolo relativo alle giornate utili ai fini dell'erogazione dei buoni pasto è stato effettuato moltiplicando 4,5 settimane mensili per 2 buoni pasto a settimana per 11 mesi, ottenendo un totale di 99 buoni pasto su base annua per ciascun dipendente a tempo determinato;

    inoltre, nel richiamare quanto indicato nella relazione tecnica, si conferma che le risorse stanziate sono da considerare limiti massimi di spesa;

    con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 8, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

    in merito ai profili relativi all'utilizzo del personale militare impiegato per l'Universiade di Napoli 2019, previsto dall'articolo 10, si fa presente che la quantificazione riportata nella relazione tecnica evidenzia l'onere massimo nel presupposto che le 500 unità vengano impiegate tutte per tutte le giornate del periodo previsto;

    con riferimento all'effettiva disponibilità delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente e alla loro adeguatezza a fronteggiare gli oneri cui sono state destinate dal predetto articolo 10, si segnala che sono stati predisposti idonei accantonamenti a valere sugli stanziamenti del pertinente capitolo n. 1319 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

    in merito agli eventuali risparmi di spesa, di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 – ulteriori rispetto a quelli di cui al primo periodo del medesimo comma 767 – da destinare all'aumento della dotazione del Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, non si rilevano profili potenziali di pregiudizio per la funzionalità del Ministero dell'interno, posto che la realizzazione di tali ulteriori risparmi potrebbe, al contrario, incrementare e ottimizzare la funzionalità del predetto Ministero;

   rilevata la necessità di configurare gli oneri derivanti dall'articolo 4, recante potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, in termini di previsioni di spesa anziché in termini di limiti massimi di spesa, posto che, come emerso dai chiarimenti forniti dal Governo, si tratta di oneri che rappresentano un fabbisogno,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro con le seguenti: valutati in euro 500.000 per il 2019 e in euro 1.000.000

   sostituire il comma 1 dell'articolo 4 con il seguente: 1. L'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, è implementato anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in 500.000 euro per l'anno 2019, in 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e in 1.500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 1913 Governo);

   valutate con favore le finalità del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   condivise le finalità del provvedimento, volto ad introdurre ulteriori misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   osservato che l'articolo 8, volto al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale;

   considerato che le assunzioni sono effettuate attraverso la forma del concorso unico, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1913 Governo, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

   rilevato che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, prevede che «gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle loro sezioni di frontiera esterna»;

   considerato che, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono volti a garantire un più efficace controllo delle frontiere marittime in linea con la richiamata disposizione, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale «l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani», senza incidere sulle competenze dell'Unione europea in materia di immigrazione;

   richiamato il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati membri nell'ambito delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, di cui articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 1.

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

  1. Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  2. Identico.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2» e le parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «resa esecutiva dalla».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

    al capoverso 6-bis:

     i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»;

     al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse;

    dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti:

  «6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»;

   al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale) – 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

   “m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione”».

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

  «Art. 4. – (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura) – 1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 5:

   al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1, le parole: «o l'integrità delle cose» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni».

  All'articolo 7:

   al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

  «b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a tre anni”;

  b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a tre anni”».

  All'articolo 8:

   al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 8-bis. – (Potenziamento dei presìdi delle Forze di polizia) – 1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti.

  Art. 8-ter. – (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

   b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  Art. 8-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno) – 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è inserito il seguente:

  “1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno”».

  All'articolo 10:

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 10-bis. – (Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede) – 1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  Art. 10-ter. – (Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato) – 1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
  2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio».

  Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 12-bis.(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno) – 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
  2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

   a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria”;

    2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie e finali”;

    3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

  “01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica”;

   c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo”;

   b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

  “152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell'ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

  5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

  Art. 12-ter. – (Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno) – 1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

   a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera a):

    al numero 1), capoverso, lettera d), le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;

    il numero 3) è sostituito dal seguente:

  «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”»;

    il numero 5) è sostituito dal seguente:

   «5) al comma 8-bis, dopo le parole: “se il soggetto” e prima delle parole: “ha dato prova” sono aggiunte le seguenti: “ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e”».

  All'articolo 16:

   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «manifestazioni sportive» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48) – 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,”».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1 gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.

TESTO
del decreto-legge

TESTO
del decreto-legge comprendente
le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;

  Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;

  Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;

  Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;

  Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 nonché di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all'imminente svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;

  Ravvisata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;

  Considerata infine la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1.
(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

Articolo 1.
(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

  1. Identico:

   «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

   «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri».

Articolo 2.
(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

Articolo 2.
(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.».

   «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

   6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

   6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

  1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

Articolo 3.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole «articolo 12, commi» è inserita la seguente: «1,».

  Identico.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3-bis.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:

   «m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione».

Articolo 4.
(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

Articolo 4.
(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

  1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

  1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Articolo 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».

  1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

Articolo 6.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

  1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 5:

   a) identica;

    1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;

   b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

   b) identico:

   «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

   «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni».

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale)

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

   a) identica;

   b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;

   b) identica;

   b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

   b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

   c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;

   c) identica;

   d) all'articolo 635:

   d) identica.

    1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;

    2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;

    3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 8.
(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

Articolo 8.
(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

  1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

  1. Identico.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Identico.

Articolo 8-bis.
(Potenziamento dei presìdi delle Forze di polizia)

  1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti».

Articolo 8-ter.
(Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

   a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

   b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 8-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è inserito il seguente:

   «1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno».

Articolo 9.
(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

Articolo 9.
(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

  1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019.

  Identico.

  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;

   b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Articolo 10.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

Articolo 10.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

  1. Identico.

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 10-bis.
(Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede)

  1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 10-ter.
(Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato)

  1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.

   2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

   2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Articolo 11.
(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

Articolo 11.
(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole «visite, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio».

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n. 68, le parole «visite, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio».

Articolo 12.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

Articolo 12.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.

  Identico.

  2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 12-bis.
(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

  1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

  2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1 settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

   a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

   b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;

    2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;

    3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

   «01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»;

   c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo»;

   b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

   «152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza”, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 12-ter.
(Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

  1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:

   a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

   b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 13.
(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

Articolo 13.
(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 6:

   a) identica:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    1) identico:

   «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

   «1. Identico:

   a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

   a) identica;

   b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

   b) identica;

   c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

   c) identica;

   d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;

   d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;

    2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    2) identico;

   «1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;

    3) al comma 5, terzo periodo, le parole «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

    3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni»;

    4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;

    4) identico;

    5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle parole «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»;

    5) al comma 8-bis, dopo le parole: «se il soggetto» e prima delle parole: «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e»;

    6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

    6) identico.

   «8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.»;

   b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;

   c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

  2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico.

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

   a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n. 401 del 1989;

   b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

   c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;

   c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Articolo 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

Articolo 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

  1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

  Identico.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;

   b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 16.
(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale)

Articolo 16.
(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:

   a) identica;

    «11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;

   b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

   b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.».

Articolo 16-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».

Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

Articolo 17-bis.
(Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 18.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 14 giugno 2019.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Salvini
, Ministro dell'interno.
Moavero
Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Bonafede, Ministro della giustizia.
Trenta, Ministro della difesa.
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze.
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.