• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01965 MATRISCIANO, CAMPAGNA, AUDDINO, GUIDOLIN, PELLEGRINI Marco, LICHERI, GIANNUZZI, PISANI Giuseppe, CASTELLONE, DELL'OLIO, GARRUTI, FLORIDIA, ANGRISANI, CATALFO, ROMAGNOLI, NOCERINO, GAUDIANO,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01965 presentata da SUSY MATRISCIANO
mercoledì 17 luglio 2019, seduta n.134

MATRISCIANO, CAMPAGNA, AUDDINO, GUIDOLIN, PELLEGRINI Marco, LICHERI, GIANNUZZI, PISANI Giuseppe, CASTELLONE, DELL'OLIO, GARRUTI, FLORIDIA, ANGRISANI, CATALFO, ROMAGNOLI, NOCERINO, GAUDIANO, ROMANO, LOREFICE, PUGLIA, GALLICCHIO, PIRRO, CASTALDI, ACCOTO - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il decreto legislativo n. 207 del 1996, recante attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 43, della legge n. 549 del 1995, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale istituisce, all'articolo 1, "un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche";

in molte delle leggi finanziarie emanate negli anni successivi, la misura è stata prorogata. La proroga, però, non è avvenuta negli anni 2017 e 2018. La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), ai commi 283 e 284 dell'art. 1, ha invece reintrodotto l'indennizzo facendolo divenire una misura strutturale e prevedendo conseguentemente la stabilizzazione del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte (0,07 per cento), al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Il contributo è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia;

i requisiti necessari per usufruire del contributo sono: aver compiuto i 62 anni di età, se uomo, oppure 57, se donna, essere iscritto o iscritta al momento della cessazione dell'attività da almeno cinque anni alla gestione Inps commercianti. È inoltre necessario cessare definitivamente l'attività, previa consegna in Comune della licenza e previa comunicazione al Comune della cessazione dell'attività;

la circolare n. 77 del 24 maggio 2019 dell'Inps specifica che l'indennizzo è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma non specifica la retroattività. Conseguentemente, rimarrebbero esclusi tutti coloro che hanno chiuso le loro attività nel biennio 2017-2018 e che hanno pagato, negli anni precedenti alla chiusura del loro esercizio commerciale, il contributo dello 0,09 per cento destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale;

nella circolare viene inoltre specificato che l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, è concesso dall'Istituto nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e che quindi, nel caso in cui ci fosse l'esaurimento delle risorse e il mancato adeguamento dell'aliquota contributiva, prevista dal citato comma 284, non saranno prese in considerazione ulteriori domande di indennizzo secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 207 del 1996;

considerato che per coloro i quali hanno chiuso la loro attività commerciale non è prevista disoccupazione e la possibilità di trovare un nuovo lavoro è minima, anche in relazione all'età, rischiando così di causare una grande ingiustizia,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere affinché possano rientrare nella misura reintrodotta dalla legge di bilancio per il 2019 anche coloro i quali hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017-2018, rimanendo esclusi dall'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, nonostante negli anni precedenti abbiano versato i contributi al fine di ottenere l'indennizzo medesimo.

(4-01965)