• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.3/01027 CORRADO, ANASTASI, CORBETTA, ANGRISANI, TRENTACOSTE, MARINELLO, DONNO, FLORIDIA, LANNUTTI, PRESUTTO - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Premesso che: a fine giugno 2019,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01027 presentata da MARGHERITA CORRADO
mercoledì 17 luglio 2019, seduta n.134

CORRADO, ANASTASI, CORBETTA, ANGRISANI, TRENTACOSTE, MARINELLO, DONNO, FLORIDIA, LANNUTTI, PRESUTTO - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Premesso che:

a fine giugno 2019, il direttore della galleria nazionale e del polo museale delle Marche, lo storico dell'arte austriaco Peter Aufreiter, ha dichiarato alla stampa di essere indisponibile ad un rinnovo automatico del contratto, che dal 2015 lo lega al Ministero per i beni e le attività culturali, lamentando che a Roma: "Non hanno bisogno di uno storico dell'arte, ma di un esperto in pubblica amministrazione italiana";

l'ipotesi di un rinnovo d'ufficio nasceva dall'intenzione recentemente espressa dal ministro Bonisoli di confermare in blocco i direttori di musei e parchi autonomi in scadenza nel prossimo autunno. Il Ministro, dunque, non ricorrerebbe nuovamente alla procedura concorsuale, molto contestata, adottata la scorsa primavera per selezionare i sei direttori i cui contratti sono scaduti per primi. Il rinnovo automatico non è però una strada praticabile: la selezione va bandita ad ogni scadenza contrattuale e lo stesso Bonisoli, nell'incontro con le organizzazioni sindacali del 18 giugno 2019, avrebbe assicurato "che intendeva 'regolarizzare' le procedure di nomina dei direttori dei musei autonomi assimilandole pienamente a quelle dei concorsi pubblici";

il meccanismo giuridico è sancito dall'art. 14, comma 2-bis , del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014. Sarebbe stato nella facoltà di Bonisoli disapplicare da subito l'articolo, poiché stabilisce che gli incarichi dei direttori, alla scadenza dei contratti, possono, non devono, essere conferiti mediante "procedure di selezione pubblica". A parere degli interroganti, formalmente legittimo, tale meccanismo rasenta però l'incostituzionalità (articolo 97 della Costituzione) in quanto le selezioni, per lo scarso rigore di valutazione e non prevedendo prove scritte, ma solo orali non tecniche, difficilmente si possono dire concorsi pubblici in senso stretto. Il profilo dei vincitori è piuttosto un profilo da nominati e la nomina, fiduciaria, a rigore dovrebbe venire meno alla caduta del titolare del Dicastero;

considerato che:

stando al decreto-legge n. 83 del 2004, inoltre, possono aspirare a concorrere "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura". A giudizio degli interroganti l'esito delle selezioni già svolte dimostra che le maglie sono molto larghe. Eppure la firma del contratto fa del vincitore un direttore generale o un dirigente di seconda fascia del Ministero quand'anche sia un soggetto estraneo ai ruoli dirigenziali o anche ai ruoli dei semplici impiegati pubblici, nonostante il compito principale del direttore, come ha riconosciuto con disappunto Aufreiter, sia poi la gestione amministrativa;

risulta agli interroganti che la qualità dei professionisti esterni beneficiari della procedura suddetta non sia affatto garantita e il timore che figure marginali attive intorno ai palazzi della politica, eventualmente spinte anche con azioni di lobbying, possano incontrare il favore di una commissione e persino del decisore politico, contravvenendo al principio della meritocrazia, sembra essersi concretizzato proprio nell'occasione della selezione poco trasparente conclusasi a primavera 2019;

con decreto della Direzione generale organizzazione del Ministero del novembre 2018 sono state bandite, infatti, sia la procedura di selezione internazionale per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della galleria dell'accademia di Venezia, della reggia di Caserta e del parco archeologico di Pompei, sia quella per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale non generale di direttore del palazzo reale di Genova, del parco dei Campi Flegrei e del parco dell'Appia antica;

con verbale del 22 marzo 2019, n. 7, la commissione di valutazione dei direttori di prima fascia ha individuato, per ciascun istituto e sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, in riferimento ai rispettivi curricula e lettere di motivazione, i dieci candidati ammessi al colloquio, ma alcuni di costoro, per quanto abbiano poi riportato un punteggio uguale o superiore ad altri, non sarebbero stati inseriti nella terna poi proposta al Ministro;

stando al comunicato stampa del 28 maggio 2019 del presidente della commissione esaminatrice e alla risposta fornita dal Ministro ad interrogazioni con risposta immediata del giorno seguente presso la Camera dei deputati, la procedura si caratterizzerebbe per tre fasi nettamente separate fra loro e comporterebbe l'azzeramento del punteggio assegnato ai candidati ad esito della prima fase. L'inserimento nella terna dipenderebbe, perciò, unicamente dall'esito del colloquio,

si chiede di sapere:

in quale atto normativo o amministrativo sia previsto che i punteggi conseguiti nei titoli non si sommino agli orali e quali siano stati i risultati conseguiti all'orale da tutti i candidati inseriti nelle decine e nelle terne di tutti i siti messi a bando;

perché ad oggi non siano stati ancora pubblicati sul sito del Ministero tutti gli atti della procedura concorsuale, inclusi i voti riportati nei titoli e nel colloquio da tutti i candidati, i loro curricula e i giudizi dei candidati formulati per il Ministro, così come già richiesto dal sindacato dei dirigenti dello Stato Unadis;

quali siano i motivi per cui il voto del colloquio (fino a un massimo di 20 punti) dovrebbe pesare di più della valutazione dei titoli (per i quali, invece, la commissione ha stabilito di poter attribuire fino a 100 punti);

se ciò fosse vero, per quale ragione i dirigenti generali dello Stato chiamati a dirigere primari istituti e luoghi della cultura possano essere scelti attraverso un semplice colloquio, prescindendo dagli esiti della precedente fase di valutazione del curriculum, e in modo da contraddire completamente persino l'esito delle precedenti fasi concorsuali;

perché il Ministro in indirizzo, per scegliere i suddetti dirigenti generali dello Stato, avrebbe nominato una commissione formata esclusivamente da docenti universitari e non anche integrata da dirigenti pubblici (non necessariamente coincidenti con i dirigenti del Ministero stesso) e da direttori di musei italiani o stranieri;

per quale motivo la composizione culturale dei componenti della commissione non rispecchi anche discipline diverse da storia dell'arte e archeologia, attesa la partecipabilità alla procedura di selezione di candidati laureati in qualsiasi disciplina;

se, alla luce dell'eventuale illegittimità delle procedure concorsuali adottate nei mesi scorsi e dell'impraticabilità del rinnovo automatico, per conferire gli incarichi di direttore che le prossime scadenze contrattuali renderanno vacanti, sarà finalmente bandito un autentico concorso pubblico.

(3-01027)