• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02507 (5-02507)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02507presentato daROTTA Alessiatesto diVenerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   ROTTA. — Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con esposto acquisito al protocollo Anac in data 28 dicembre 2017, prot. 139969, la società Dussmann Service Srl, segnalava delle criticità nella procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per i fabbisogni delle aziende sanitarie locali della regione Veneto, da aggiudicarsi secondo le modalità previste dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   si lamentava la violazione degli articoli 51 e 30 del codice dei contratti e conseguentemente un non corretto funzionamento delle regole della concorrenza;

   con sentenze nn. 1350/2019, 1486/2019, 1491/2019 il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità della gara in riferimento agli appelli presentati per il lotto numero 1, il lotto numero 6 e il lotto numero 3;

   successivamente, venivano contestate alla stazione appaltante profili di illegittimità in riferimento agli articoli 30, 31, 32, 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e anche in riferimento alla violazione dei princìpi comunitari di libera concorrenza, partecipazione, proporzionalità e non discriminazione;

   l'Anac nella delibera n. 427 del 15 maggio 2019, ha scritto che: «La società Serenissima Ristorazione ha in disponibilità un centro di cottura nel territorio Veneto con preparazione dei pasti con metodo cook and chill, rinveniente da un affidamento in project financing disposto dalla ex Ausl 16 di Padova e che, anche in ragione della predetta struttura, la Serenissima risulta già affidataria della maggior parte degli appalti nella sanità veneta ed opera sul mercato in condizione di netta superiorità rispetto alla concorrenza. Dagli atti istruttori è emerso come la citata CRITE di fatto si sia sostituita alla Stazione appaltante nella predisposizione del capitolato tecnico con una serie di emendamenti sulla gara che superando l'aspetto consultivo sono sfociate in vere e proprie prescrizioni su elementi essenziali della lex specialis di gara quali il criterio di aggiudicazione, la definizione del rapporto qualità/prezzo, la determinazione dei punteggi, anche abbastanza restrittivi, su alcuni aspetti tecnici spettanti alla stazione appaltante per espressa previsione di legge articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e senza alcuna circostanziata motivazione rinvenibile nei pareri espressi»;

   alla luce delle predette considerazioni, si evince «come anche la previsione di attribuzione, per il criterio di cui al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di 50 punti per l'offerta tecnica e di 50 per l'economica [...] prescritto dalla Commissione regionale, diversamente da quanto previsto nel progetto di gara, cioè nella misura di 60/40, ha avuto l'effetto di appiattire la valutazione tecnica attribuendo un peso decisivo all'offerta economica che ha inevitabilmente favorito l'operatore economico colosso della ristorazione nel Veneto»;

   l'Anac, nella delibera ha affermato che: «Non vi è dubbio come si rileva nella sentenza del CdS nr. 1491/2019 “il fine della standardizzazione dei servizi è stato perseguito strutturando illegittimamente la gara in modo da favorire la ‘concentrazione’ di tutti i lotti nell'unica impresa già presente sul territorio e che opera con il sistema cook and chill mediante il più grande centro di produzione pasti della Regione Veneto...”»;

   l'Anac ha poi rilevato: «la gara appare sotto il profilo delle scelte discrezionali strutturata in violazione delle regole della concorrenza nel mercato delle imprese del settore»;

   per i motivi sopra espressi, l'Anac ha statuito la «illegittimità della procedura di gara con inoltro alla stazione appaltante della presente deliberazione e l'invito a voler far conoscere nel termine di 30 giorni le conseguenti determinazioni assunte» –:

   se il Governo, alla luce delle criticità evidenziate in premessa, non ritenga di adottare iniziative per rivedere la normativa in materia di affidamenti e appalti pubblici, con particolare riferimento al settore sanitario, al fine di evitare situazioni come quella sopra richiamata e garantire un'effettiva concorrenza nel mercato.
(5-02507)