• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/02508 (5-02508)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02508presentato daMELICCHIO Alessandrotesto diVenerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   MELICCHIO, BARBUTO, TUCCI, ORRICO e PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Celico, in località San Nicola, è stata attiva dal 1995 al 23 giugno 2003, una discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà comunale. Invece dei previsti 78 mila metri cubi, la discarica raccolse 107 mila metri cubi, con successivi sovrabbanchi, pari al 38 per cento in più di quanto stabilito in fase di progetto. Di questa discarica non esiste un piano di caratterizzazione né un piano di bonifica;

   dopo la chiusura il comune non ha ottemperato al piano di gestione post-operativa e a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003: «La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente»;

   fino al 2016 sono state effettuate solo due campagne di indagine, una nel 2009 e una nel 2016, a fronte di un piano di gestione post-operativo che prevedeva indagini semestrali;

   le analisi effettuate nel 2009 hanno evidenziato l'assenza di valori soprasoglia nelle acque di falda (come da rapporto di prova n. 1377, effettuato dal laboratorio GeoLab). In seguito, nonostante i valori siano risultati sottosoglia, il comune ha ritenuto ugualmente di procedere alla messa in sicurezza del sito, pur in assenza di un piano di caratterizzazione;

   a seguito della messa in sicurezza del sito è stata effettuata un'altra campagna di indagini a maggio 2016 (come da rapporto di prova n. 201601887, effettuato dal laboratorio Delvit), dalla quale è emerso il superamento dei valori limite nelle acque sotterranee, relativamente al manganese (1.200 microgrammi per litro, a fronte di un valore soglia di 50 microgrammi per litro) e al nichel (48 milligrammi per litro contro un valore soglia di 20 microgrammi per litro);

   nonostante i valori oggettivamente allarmanti, certificati dall'Arpacal (il manganese supera di ben 24 volte le concentrazioni previste dalla Parte IV-Titolo V Allegato 5 Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee del decreto legislativo n. 152 del 2006), il comune non ha messo in atto le procedure previste dalla legge e ben esplicitate dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006: «il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»;

   in questo caso l'aggravamento esiste di fatto, in quanto nel 2009 la discarica non presentava alcun valore soprasoglia (esso è un dato accertato e quindi ancor più grave del «potenziale» rischio di aggravamento);

   nel merito il comune di Celico, a quanto consta all'interrogante, non ha provveduto ad effettuare né le necessarie opere di prevenzione né la comunicazione ai sensi dell'articolo 304, comma 2. Inoltre, non ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 242, comma 3: «Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione... Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative...» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 304, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, affinché siano adottate le necessarie misure di prevenzione del danno ambientale in relazione alla situazione della discarica di San Nicola.
(5-02508)