• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01014 CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, DE LUCIA, VANIN, FLORIDIA, MORRA, PRESUTTO, LA MURA, CORBETTA, TRENTACOSTE, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, LANNUTTI, MATRISCIANO, DONNO, DESSI', NOCERINO, BOTTO,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01014 presentata da MARGHERITA CORRADO
giovedì 11 luglio 2019, seduta n.132

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, DE LUCIA, VANIN, FLORIDIA, MORRA, PRESUTTO, LA MURA, CORBETTA, TRENTACOSTE, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, LANNUTTI, MATRISCIANO, DONNO, DESSI', NOCERINO, BOTTO, ROMANO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento ordinario n. 1), all'art. 7, rubricato "Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori", comma 1, prevede che i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale;

al comma 2, sancisce che il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti;

il comma 3 riporta che, al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti;

ai commi 4 e 5, si dispone che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica;

considerato che:

la normativa ha inteso dunque introdurre un periodo massimo all'aspettativa, su domanda, dei professori universitari, fatte salve le collocazioni in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, di cui all'art 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tale limite massimo è chiaramente tassativo e sostituisce ogni altra normativa precedente;

l'aspettativa, anche se senza assegni, comporta oneri per la finanzia pubblica quali anzianità, trattamento di fine rapporto, trattamento pensionistico. Risulta agli interroganti che presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sono presenti diversi casi di professori universitari che usufruiscono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, di periodi di aspettativa superiore ai 5 anni per ricoprire l'incarico di direttori di istituto o dipartimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali azioni ispettive intenda intraprendere al fine di accertare quanto descritto nonché la corretta applicazione dell'articolo 7 della legge n. 240 relativamente alla richiesta di oltre 5 anni di aspettativa da parte di professori universitari;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di alcuni rettori e dello stesso presidente del CNR che, con la nomina di direttori d'istituto che già avevano avuto i 4 anni di aspettativa, avrebbero violato la giusta applicazione della legge, ingenerando un danno per la finanza pubblica.

(3-01014)