• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01926 ROMEO - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che: ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01926 presentata da MASSIMILIANO ROMEO
mercoledì 10 luglio 2019, seduta n.131

ROMEO - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;

ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la manovra di bilancio per l'anno 2019, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale;

tuttavia, il successivo comma 362 precisa che, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa secondo limiti di tempo espressamente indicati;

in particolare, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione; 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

considerato che:

la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale n. X/2989 del 23 dicembre 2014, ha adottato disposizioni che prevedono una durata minore della validità delle graduatorie di concorso;

la deliberazione è stata adottata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, in base al quale per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale si può ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, con criteri, modalità e procedure disciplinati con provvedimento della Giunta regionale;

la deliberazione prevede che, "con specifico riferimento quindi alle Aziende Sanitarie lombarde, nei cui confronti il regime ordinario non prevede vincoli e limitazioni alla possibilità di assunzioni, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 35, comma 5-bis, D.Lgs. 165/01, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla data della loro pubblicazione" (allegato B, punto n. 2.6.2.1);

il fatto che la durata di validità delle graduatorie sia stata definita con una deliberazione della Giunta regionale e non già con legge regionale pone dubbi sulla sfera di efficacia della disposizione, alla luce del rinvio alla legge regionale operato dall'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

si chiede di sapere quale sia la durata di validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 presso le pubbliche amministrazioni afferenti alla Regione Lombardia, in particolare presso le Aziende sanitarie locali.

(4-01926)