• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03288 (4-03288)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03288presentato daD'ORSO Valentinatesto diMercoledì 10 luglio 2019, seduta n. 206

   D'ORSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   da tempo pare essere invalsa la prassi di ricorrere – da parte delle Federazioni sportive nazionali, tra cui la Federazione italiana scherma – alla richiesta di nomina da parte del Coni di commissari ad acta (dietro compenso) per modifiche allo statuto delle stesse, in sostituzione dell'Assemblea della federazione, con conseguente dispendio di denaro pubblico;

   ciò, presumibilmente, in assenza delle ragioni che ne giustificano la nomina previste dall'articolo 22, comma 6 dello statuto del Comitato olimpico nazionale italiano, e in contrasto con i princìpi di democrazia interna e di partecipazione degli associati (ex articoli 15, comma 2; 16, comma 1 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e articolo 20, comma 3 dello statuto del Coni) che, attraverso l'assemblea straordinaria, dovrebbero esercitare i loro poteri (così esautorati) di deliberare sulle richieste di modifica dello statuto, in conformità a quanto disposto dalla normativa civilistica nonché dalle leggi vigenti che, per le associazioni riconosciute qual è la federazione citata, richiedono una apposita delibera di modifica dello statuto da parte dell'assemblea e non un decreto di modifica predisposto da un commissario ad acta;

   a ciò si aggiunge la asserita consuetudine del Coni di nominare quali commissari ad acta soggetti che non si porrebbero in una posizione di terzietà, e per i quali sussisterebbe una situazione di conflitto di interessi, in quanto gli stessi, spesso, prestano già la loro attività in favore delle federazioni;

   inoltre, proprio con riferimento alla Federazione italiana scherma, non può tacersi che tra le modifiche proposte, da ultimo, allo statuto dal consiglio federale e approvate dall'ultima assemblea vi sarebbe l'attribuzione alla Federazione del potere di rilasciare i diplomi magistrali di maestri di scherma che, invece, spetta all'Accademia nazionale di scherma in virtù del regio decreto 21 novembre 1880, come stabilito dal Tar Lazio con la recente decisione n. 2191 del 18 febbraio 2019;

   le anomalie appena esposte si porrebbero in contrasto con la normativa vigente;

   ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e dell'articolo 20 dello statuto del Coni, le federazioni sportive nazionali sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, disciplinate dal codice civile, e dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nei rapporti con il Coni (si veda Cassazione civile n. 10820/2019);

   le Federazioni (percettori dei contributi economici da parte del Coni) sono soggette alla vigilanza e ai controlli del Coni sia in fase di costituzione sia nel corso di tutta la loro attività (si veda Anac, delibera n. 372/2016);

   il Coni è un ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziato quasi totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e, in quanto ente contribuito dallo Stato, sottoposto al controllo della Corte dei conti –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti e delle criticità esposti e quali iniziative di competenza ritenga di adottare per limitare il ricorso alla nomina dei commissari ad acta da parte del Coni nonché per verificare quali procedure adotta il Coni per valutare la conformità degli statuti alle norme di legge ed ai princìpi Coni medesimo, e ciò al fine di evitare un inutile spreco di denaro pubblico e il sacrificio dei princìpi democratici che presiedono la vita delle associazioni.
(4-03288)