Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00993 CASTELLONE, MAUTONE, CASTIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
ai sensi dell'art. 1 della decreto legislativo n. 39 del 2013 per incompatibilità si intende...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00993 presentata da MARIA DOMENICA CASTELLONE
martedì 9 luglio 2019, seduta n.130
CASTELLONE, MAUTONE, CASTIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
ai sensi dell'art. 1 della decreto legislativo n. 39 del 2013 per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
l'incompatibilità risponde ai principi di imparzialità, efficienza, buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, la cui ratio si rinviene nel solco dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dei principi di cui alla legge n. 190 del 2012;
ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 190 del 2014 (come modificato dall'art. 25-septies del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) l'obbligo di scelta è stato esteso anche al presidente di Regione in termini d'incompatibilità all'affidamento e alla prosecuzione del ruolo di commissario ad acta nella predisposizione ed esecuzione dei piani di rientro dal debito;
altresì, l'art. 1, comma 395, della legge n. 232 del 2016 è stato modificato dall'art. 25-septies citato, in particolare è stato soppresso il primo periodo del comma che escludeva l'applicazione della norma alle Regioni già commissariate ai sensi del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007;
conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 25-septies ha previsto che il Consiglio dei ministri provveda entro 90 giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge n. 191 del 2009, alla nomina di un commissario ad acta per ogni Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario;
nella Regione Campania la disposizione è rimasta inattuata, in quanto, nonostante il decorso del termine di 90 giorni contemplato dalla norma, non si è posto fine alla situazione di incompatibilità in cui versa il presidente della Regione, cui è anche attribuito il ruolo di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario;
osservato che:
nonostante la piena vigenza delle disposizioni normative in alcune Regioni, tra cui la Campania, i presidenti di Regione incaricati del ruolo di commissario, pur incompatibili, continuano ad operare senza alcuna limitazione;
la ratio della normativa consiste nell'esigenza di mantenere una separazione fra gli incarichi di natura politica e quelli tecnico-gestionali attuativi del piano di rientro;
l'espletamento e la prosecuzione dell'attività amministrativa nelle condizioni d'incompatibilità configura un comportamento illecito per l'inadempimento ad un preciso obbligo di legge che impone una scelta tra le distinte funzioni "in conflitto";
la situazione di incompatibilità si riverbera sulla validità degli atti adottati dal commissario ad acta incompatibile, essendo configurabile quantomeno un vizio di legittimità per violazione di legge, se non addirittura la nullità degli atti per carenza di potere;
il compimento di atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione o d'urgenza sostanzia un vero e proprio abuso delle funzioni a fronte di un obbligo di astensione;
a parere degli interroganti è pertanto necessario e opportuno intervenire al fine di rimuovere la situazione di illegittimità riscontrabile nelle Regioni in cui i presidenti incaricati del ruolo di commissario, pur incompatibili, continuano ad operare,
si chiede di sapere quali siano le motivazioni che ostano all'attuazione dell'articolo 25-septies del decreto-legge n. 119 del 2018, che prevede che il Consiglio dei ministri provveda alla nomina di un commissario ad acta per ogni Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario.
(3-00993)