• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03275 (4-03275)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03275presentato daBARBUTO Elisabetta Mariatesto diMartedì 9 luglio 2019, seduta n. 205

   BARBUTO, VILLANI, GRIPPA e TROIANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi sono stati pubblicati gli esiti delle procedure di trasferimento provinciale ed interprovinciale;

   dallo studio degli esiti delle operazioni di mobilità, si può agevolmente rilevare che una elevatissima percentuale di trasferimenti verso le regioni del sud della nostra penisola, è stata effettuata non già in virtù di criteri di merito, di anzianità e di punteggio, ma pressoché esclusivamente in virtù delle precedenze previste dal contratto collettivo nazionale integrativo stilato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le maggiori organizzazioni sindacali per il triennio dal 2019 al 2022, e segnatamente per quanto attiene le precedenze previste dalle legge n. 104 del 1992;

   la conseguenza che si verifica è che docenti che non vantano alcun servizio preruolo e sono stati assunti in virtù della legge n. 107 del 2015, con pochissimi punti o addirittura esclusivamente con i punti di un concorso superato diversi anni orsono, hanno sorpassato e continuano a sorpassare disinvoltamente docenti con una consistente anzianità di servizio e ciò per il terzo anno consecutivo; la classe di concorso che più di tutte risulta penalizzata dalle operazioni di mobilità risulta, come di consueto, essere la A046 (ex A019), che notoriamente sconta da tempo anche la contrazione di posti in organico a causa degli sciagurati «tagli» della materia effettuati dai governi precedenti;

   tale situazione è, altresì, frequentemente riscontrabile nei trasferimenti interprovinciali della scuola primaria e dell'infanzia per cui apparirebbe essenziale svolgere opportune indagini sulla data di insorgenza e del riconoscimento delle pretese patologie da cui originano le precedenze poiché l'incidenza elevata di tale fenomeno, oltre ad apparire singolare, appare chiaramente strumentale al trasferimento e tale da far presumere che vengano compiuti abusi nell'inoltro delle domande e nei trasferimenti;

   appare evidente infatti da un esame della situazione globale che vi sia stato un picco di richieste di richieste di riconoscimento dei benefici della legge n. 104 del 1992 riconosciuta unanimemente come l'unico sistema efficace per rientrare nella propria sede di residenza;

   la richiesta di trasferimento in forza della legge n. 104, laddove ne venga accertata l'illegittimità, oltre che costituire illecito penale, civile e amministrativo, costituisce un grave nocumento al principio di meritocrazia e all'anzianità di servizio e costituisce fonte di discriminazione in capo ai tanti docenti «anziani» fuorisede scavalcati nelle graduatorie e costretti a sostenere costi economici ed affettivi non indifferenti, sicché appare necessario individuare dei criteri che consentano un corretto ed equo bilanciamento tra le diverse situazioni personali non mortificando, in ogni caso ed in particolare, la tutela dell'anzianità di servizio al pari della tutela della patologia, ove realmente esistente e talmente grave da avere determinato il riconoscimento dei benefici della legge n. 104 –:

   se il Ministro interrogato, valutata l'opportunità di avviare un monitoraggio dei benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 1992, intenda assumere iniziative o se le abbia già intraprese per consentire la corretta applicazione della disciplina relativa alle precedenze nelle domande di trasferimento, di cui al Contratto collettivo nazionale integrativo, in relazione alla medesima legge n. 104, scongiurandone l'abuso e consentendo, comunque, il contemperamento dei citati benefici previsti dalla suddetta legge con il presupposto dell'anzianità di servizio al fine di ristabilire una corretta distribuzione dei trasferimenti con l'esplicita previsione di una mobilità in cui le suddette precedenze valgano, per motivi di equità, esclusivamente a parità di punteggio tra i richiedenti il trasferimento.
(4-03275)