• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00977 MALPEZZI, FEDELI, MARGIOTTA, SBROLLINI, STEFANO, VALENTE, IORI, SUDANO, PARRINI, FARAONE, CUCCA, D'ARIENZO, D'ALFONSO, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO, BITI, ROJC, ASTORRE, FERRAZZI, MESSINA...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00977 presentata da SIMONA FLAVIA MALPEZZI
martedì 2 luglio 2019, seduta n.128

MALPEZZI, FEDELI, MARGIOTTA, SBROLLINI, STEFANO, VALENTE, IORI, SUDANO, PARRINI, FARAONE, CUCCA, D'ARIENZO, D'ALFONSO, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO, BITI, ROJC, ASTORRE, FERRAZZI, MESSINA Assuntela, BELLANOVA, VERDUCCI, CIRINNA', TARICCO, BOLDRINI, ALFIERI, PITTELLA, MAGORNO, MISIANI, GIACOBBE, LAUS - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che "I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza";

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, "nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza";

la ratio delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

è poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari, volti ad evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito;

se non ritenga di dover escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare.

(3-00977)