• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01354/032 in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1354/32 presentato da DONATELLA CONZATTI
giovedì 27 giugno 2019, seduta n. 127

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1354 di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,
premesso che:
la disciplina riguardante le c.d. «società di comodo» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal comma 1 dell'articolo 30 (Società di comodo. Valutazione dei titoli) della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di perseguire l'ambizioso obiettivo di contrastare comportamenti elusivi, rappresentati dalla «classica» interposizione di una società fittizia, quale soggetto titolare di determinati beni che, invece, rimanevano nella piena disponibilità dei soci della stessa o dei loro familiari;
in particolare, secondo quanto disposto dal richiamato dettato normativo - con riferimento all'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994 - viene attribuita una determinata redditività alle varie poste di attivo patrimoniale proprie di un soggetto diverso dalle persone fisiche e, conseguentemente, viene assunta la qualifica di società di comodo (o non operativa) da quella società - salvo specifiche esimenti - che non raggiunge il volume di ricavi determinato con l'applicazione dei coefficienti di redditività stabiliti dallo stesso articolo;
in altri termini, la qualifica di società di comodo è determinata sulla base del confronto tra: 1) i ricavi ed altri componenti positivi di reddito effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta di riferimento; 2) e i ricavi presunti applicando percentuali prestabilite dalla normativa in commento, al valore fiscalmente riconosciuto di determinati beni, quali ad esempio gli immobili, le partecipazioni, ecc.;
è opportuno che la norma, seppur corretta nel sul intento, venga necessariamente rivista per quanto riguarda l'importo delle percentuali per la determinazione dei «ricavi presuntivi minimi» da raggiungere, calcolate sul valore fiscalmente riconosciuto delle immobilizzazioni iscritte a bilancio per le seguenti ragioni: a) molte società immobiliari hanno proceduto nel 2008 (primissimi anni di crisi dove il valore di mercato degli immobili non aveva ancora subito una significativa riduzione) alla rivalutazione del valore contabile dei propri immobili portandoli a livelli che ad oggi sono assolutamente «fuori mercato». Ad oggi però si trovano a dover calcolare i ricavi presuntivi applicando le percentuali, previste dalla normativa in oggetto, su importi contabili che non corrispondono più al reale valore di mercato, ma si stima essere di circa il 30 per cento inferiore rispetto al periodo pre crisi; b) le percentuali si calcolano sui valori di bilancio al lordo degli ammortamenti e quindi non sono considerate situazioni di vetustà degli immobili (ovvio che il valore degli affitti di un immobile vetusto è inferiore rispetto ad un immobile nuovo); c) le percentuali si applicano «massivamente» al valore complessivo di ogni tipologia di beni immobili posseduti dalla società tra i quali ci potrebbero essere immobili di difficile locazione (per la posizione, per la crisi economica della zona in cui si trovano, per modifiche della viabilità che li hanno resi meno «appetibili»...); d) difficoltà da parte dei contribuenti di farsi accogliere da parte dell'AdE degli interpelli disapplicativi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi presuntivi, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 di cui in premessa.
(numerazione resoconto Senato G12-quinquies.100)
(9/1354/32)
Conzatti