• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01354/051 in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1354/51 presentato da SAVERIO DE BONIS
giovedì 27 giugno 2019, seduta n. 127

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,
premesso che:
l'articolo 24, rubricato "Sblocca investimenti idrici nel sud", del presente decreto-legge n. 34, reca una serie di modiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni;
il comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha soppresso e posto in liquidazione l'EIPLI, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato;
il comma unico dell'articolo 24 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella previgente formulazione, invece, il Ministero dell'economia era soggetto alla vigilanza dei medesimi soggetti;
viene garantita la tutela occupazionale con riferimento al personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso, e si precisa che le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della nuova società sono estinte, con proprie risorse, dall'ente in liquidazione;
la relazione tecnica precisa che, sulla base di quanto comunicato dal commissario liquidatore, tali passività ammontano a circa 250.000 euro. Si stabilisce, inoltre, che i diritti sui beni demaniali già attribuiti all'ente soppresso in forza di provvedimenti concessori sono attribuiti alla società di nuova costituzione. Inoltre, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, si stabilisce che i crediti e i debiti di cui è titolare l'ente soppresso, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società. Inoltre, si prevede che i rapporti giuridici anche processuali di cui è titolare l'ente producano effetti esclusivamente nei suoi confronti;
si dispone che la procedura di liquidazione dell'ente si completi con la presentazione, da parte del commissario liquidatore, del bilancio finale di liquidazione al Ministero delle politiche agricole, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il Mezzogiorno. La relazione illustrativa fa presente che viene colmata in tal modo la lacuna presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 previgente, che non chiarisce, però, quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma;
il previgente quarto periodo del comma 11 prevedeva, invece, che la società di nuova costituzione e il commissario liquidatore dovessero accertare entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che avrebbero dovuto essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa;
viene soppresso, infine, il penultimo periodo del comma 11, il quale prevedeva che fino all'adozione delle misure di cui al comma medesimo e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 fossero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI;
considerato che:
tale processo di privatizzazione delle fonti d'acqua del Centro Sud è il più grande mai effettuato in Europa;
il processo, iniziato nel 2011 con il decreto Monti (che avviava la liquidazione dell'EIPLI qualificandolo come ente inutile) e poi proseguito con il Governo Gentiloni (che nel 2018 ne disponeva la privatizzazione), oggi pare arrivato a conclusione con il Governo Conte che, attraverso appunto il presente decreto "crescita", dispone la liquidazione dell'EIPLI ed affida le fonti d'acqua ad una società per azioni;
eppure, nel "contratto per il governo del cambiamento", siglato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega il 18 maggio 2018, al secondo punto è così riportato: "Acqua pubblica. È necessario investire sul servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, garantendo la qualità dell'acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell'acqua";
quindi, se ne deduce che, nonostante il chiaro intento di rendere pubblica l'acqua, contenuto nel contratto di governo e nonostante la proposta di legge per l'acqua pubblica del M5S (AC 52, Daga ed altri: "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque"), il processo di privatizzazione delle acque pubbliche non solo non si è fermato, ma pare sia giunto alle fasi finali;
considerato che:
nel corso dell'esame del presente decreto presso la Camera dei deputati, all'articolo 24 è stato approvato un emendamento che dice testualmente: "Lo statuto prevede la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati" ed un altro che sostanzialmente proroga la conclusione del processo di privatizzazione dal 2021 al 2023;
tale emendamento ha poco senso. Sembra che l'intento sia quello di introdurre adesso il divieto per alleggerire il passaggio dal pubblico al privato e poi, un domani, con il primo provvedimento utile si potrà estendere l'ingresso ai privati con altro emendamento soppressivo;
ciò che occorrerebbe, invece, è prevedere la costituzionalizzazione del divieto di passaggio ai privati delle quote della S.p.a., al fine di impedire che perda il significato prioritario il disegno di legge sull'acqua pubblica, fermo alla Camera dei deputati, oltre che per mettere in sicurezza il concetto che l'acqua è un bene demaniale e, quindi, pubblico, con finalità pubbliche e non lucrative, che sono proprie di una S.p.a. Occorre una disposizione che impedisca ai privati di entrare nella S.p.a. e questo è possibile solo con una norma di rango costituzionale;
il concetto di acqua, quale bene pubblico deve essere inserito nella Costituzione, in modo che valga per tutti gli enti di gestione delle acque. Lo scrivente si impegna in tal senso e presenterà un disegno di legge Costituzionale,
impegna il Governo:
a prevedere la sospensione della norma che conclude il processo di privatizzazione delle acque pubbliche, in completa antitesi sia con il punto 2 del contratto di Governo, sia con la proposta di legge Daga e altri 206 deputati (rappresentanti della maggioranza parlamentare e del Governo in carica), il cui intento era quello di avviare un processo di ritorno a una "gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato".
(numerazione resoconto Senato G24.100)
(9/1354/51)
De Bonis