• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01354/059 in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1354/59 presentato da PAOLO ARRIGONI
giovedì 27 giugno 2019, seduta n. 127

Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi,
premesso che:
il settore dei rifiuti in Italia attraversa un periodo di grave crisi sia per la saturazione degli spazi nelle discariche e soprattutto negli inceneritori, sia per le difficoltà che riscontrano le aziende per la realizzazione degli impianti di selezione propedeutica al riciclo e per l'autorizzazione degli impianti per il recupero di rifiuti e la produzione di materiali e prodotti da riutilizzare;
questa situazione provoca la lievitazione dei prezzi di smaltimento e il deprezzamento del valore dei materiali, sembrerebbe anche con punte del 50-60 per cento, e ciò rende più facile l'introduzione della criminalità organizzata nel ciclo di gestione dei rifiuti che offre prezzi a buon mercato, come già accaduto in passato;
recentemente, il comma 19 dell'articolo 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto «end of waste» che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recupero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle regioni;
sono anche esplicitati i criteri sulla base dei quali potranno essere rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto datale attività;
è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per assicurare i omogeneità dei criteri e l'obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «revisione» entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida;
successivamente all'emanazione dei decreti citati nella norma, le regioni hanno rilasciato autorizzazioni in conformità all'innovazione tecnologica sviluppatasi negli ultimi anni, con flussi di prodotti non presenti in tali decreti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso ecc;
tali autorizzazioni hanno avuto lo scopo anche di permettere l'utilizzo delle materie «prime secondarie» a livello di materiale intermedio e non solo a livello di prodotto finito come previsto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e ciò amplia le possibilità di riutilizzo degli scarti dei cicli produttivi ed evita di dover conferire in discarica o al recupero all'estero tali materiali, evitando, altresì, gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali,
impegna il Governo:
nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valutare l'opportunità di ritenere comunque valide tutte le autorizzazioni in essere per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali cessati e a prevedere le proroghe delle autorizzazioni e delle concessioni in scadenza, fino alla data dell'entrata in vigore del decreto dell'emanazione di tali linee guida.
(numerazione resoconto Senato G26-bis.100)
(9/1354/59)
Arrigoni, Ripamonti