• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/01869 RIVOLTA, AUGUSSORI, BAGNAI, BRIZIARELLI, CASOLATI, IWOBI, PAZZAGLINI, PILLON, PISANI Pietro, PUCCIARELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01869 presentata da ERICA RIVOLTA
giovedì 27 giugno 2019, seduta n.127

RIVOLTA, AUGUSSORI, BAGNAI, BRIZIARELLI, CASOLATI, IWOBI, PAZZAGLINI, PILLON, PISANI Pietro, PUCCIARELLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 28 aprile 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo di 34 amministrazioni comunali in Sicilia, che hanno coinvolto un totale di quasi 500.000 cittadini;

tra i Comuni chiamati al voto c'era anche quello di Gela, in provincia di Caltanissetta;

al primo turno, nessuno dei candidati ha conseguito la maggioranza prevista per l'elezione alla carica di sindaco;

in dettaglio, i due candidati più votati sono stati Cristoforo Greco, che ha conseguito 13.432 voti validi, e Giuseppe Spata, che ha riportato un totale di 11.315 voti validi;

il 12 maggio, in occasione del turno di ballottaggio, il candidato Cristoforo Greco ha conseguito 13.648 voti, prevalendo su Spata che ha riportato 12.373 voti, ed è stato conseguentemente proclamato eletto alla carica di sindaco;

nelle settimane immediatamente successive, il candidato Giuseppe Spata ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 140 del 2010;

il ricorso è basato sulla violazione e sulla falsa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della Regione Siciliana n. 3 del 1960, recante il testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella regione, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, recante il testo unico in materia di elezioni comunali;

in particolare, il decreto del presidente della Regione dispone che ciascun elettore non possa sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista e che di tutti i candidati debba essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 dispone, invece, che i sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché in nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990;

dal combinato disposto delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che i moduli attraverso i quali sono raccolte le sottoscrizioni per la presentazione delle liste, qualora privi del contrassegno della lista o dell'elenco dei candidati, devono essere necessariamente uniti al primo, in modo tale che i sottoscrittori siano consapevoli di dare il proprio sostegno ad una determinata lista e a determinati candidati;

nel caso considerato, alcune liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Cristoforo Greco dovevano essere escluse dalla consultazione, in quanto la raccolta delle relative sottoscrizioni è avvenuta in modo non conforme alle disposizioni di legge richiamate, in quanto esse sono state raccolte (come dimostrano fotografie, video e dichiarazioni di singoli cittadini e degli stessi candidati) attraverso singoli fogli mobili non spillati e non collegati tra loro e senza l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati della lista,

si chiede di sapere se le condotte richiamate siano conformi o meno alle disposizioni in tema di presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle cariche delle amministrazioni comunali.

(4-01869)