• C. 1424 EPUB Proposta di legge presentata il 6 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1424 Modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1424

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, CATALDI, COSTANZO

Modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento

Presentata il 6 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si prefigge di migliorare, da un punto di vista pratico, taluni profili dell'attuale disciplina del rito del lavoro, intervenendo su due distinti fronti: da un lato, viene esteso l'ambito applicativo della negoziazione assistita, includendovi espressamente anche le controversie in materia di lavoro e, dall'altro, viene soppresso lo speciale rito del lavoro introdotto dalla legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) per le controversie in materia di impugnazione del licenziamento e per le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
  La prima delle due modifiche proposte persegue la finalità di incrementare le effettive possibilità di soluzione bonaria delle controversie tra datore e lavoratore mediante la previsione di un'ulteriore modalità di definizione stragiudiziale delle medesime. Infatti, superando l'esclusione introdotta dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014 (che aveva appunto espunto dall'ambito applicativo della procedura negoziata le vertenze in materia di lavoro), si auspica di ridurre la mole delle vertenze processuali in materia e di offrire alle parti uno strumento ulteriore per addivenire, rapidamente e con costi ridotti, alla definizione concordata della controversia in atto.
  Il raggiungimento di tale obiettivo è realizzato mediante la previsione della possibilità del ricorso a tale strumento deflattivo per le vertenze in materia di lavoro.
  La seconda proposta di modifica è innanzitutto diretta al riordino della disciplina processuale in materia; ciò risulta evidentemente necessario, oltre che opportuno, considerando che, come noto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», l'alveo applicativo del cosiddetto «rito Fornero» viene ad essere meramente residuale, in quanto ormai utilizzabile soltanto con riferimento a una casistica estremamente limitata e in costante diminuzione.
  Invero, come noto, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2015 ha espressamente stabilito che la speciale disciplina processuale di cui al rito Fornero non si applica ai licenziamenti contemplati dal medesimo decreto.
  Pertanto, l'intervento proposto consentirebbe di razionalizzare il sistema legislativo in materia, mediante la definitiva abrogazione di una disciplina processuale destinata comunque a «scomparire» dall'ordinamento processuale, una volta esauriti i processi instaurati nella vigenza di tale rito.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge reca modifiche al citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che disciplina la «convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati». All'articolo 1, comma 1, lettera a), è disposta la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, così da ampliare l'ambito di applicazione della negoziazione assistita anche alle controversie in materia di lavoro. In questo modo si offre alle parti un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso utilizzabile al fine di pervenire a una soluzione bonaria della vertenza in atto. Conseguentemente, alla lettera b) viene specificato che la materia del lavoro non rientra tra quelle per le quali è obbligatoria la negoziazione assistita. Al comma 2 è invece specificata la validità delle negoziazioni assistite come deroga alla generale invalidità di rinunzie e transazioni prevista dall'articolo 2113 del codice civile. Per effetto delle modifiche proposte, la negoziazione assistita potrà essere esperita nelle controversie in materia di lavoro di valore non superiore a 50.000 euro che non riguardino diritti indisponibili.
  All'articolo 2, comma 1, è abolito il rito Fornero, mentre al successivo comma 2 è prevista la disciplina transitoria da applicare alle vertenze giudiziali instaurate prima della data di entrata in vigore della legge: solo per tali giudizi continuerà ad applicarsi il rito Fornero.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Negoziazione assistita in materia di lavoro)

  1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), le parole: «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse;

   b) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

  2. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati».

Art. 2.
(Impugnazione del licenziamento)

  1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 47 a 69 sono abrogati.
  2. I giudizi in materia di impugnazione del licenziamento già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti ai sensi delle disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.