Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01354/019/ ... in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1354/19/0610 presentato da CRISTIANO ANASTASI
martedì 25 giugno 2019, seduta n. 002
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge in esame semplifica gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, intervenendo allo scopo di implementare il ricorso a impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, concedendo, inoltre, ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi;
la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili indirizzerà le legislazioni degli Stati membri dal 2020 al 2030, prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento dell'obiettivo sulle energie rinnovabili al 32 per cento nel 2030 e il riconoscimento del diritto ad autoproduzione, autoconsumo e accumulo di energia elettrica;
lo scambio diretto di energia renderà più efficienti i consumi elettrici, mettendo in comune le utenze elettriche e scambiando l'energia accumulata per ogni utente grazie ad accumulatori e permetterà una diminuzione dei costi di trasporto che, ad oggi, insieme agli oneri di sistema, quasi raddoppiano il costo dell'energia, penalizzando le aziende italiane e il dispacciamento dell'energia;
la Circolare 13/E del 31 maggio 2019 dell'Agenzia delle Entrate Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2018, stabilisce che «l'installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso», aggiungendo che «l'installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l'impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti»,
considerato che:
in Italia, secondo alcune stime, sarebbero circa 25.000 i sistemi di accumulo abbinati a impianti fotovoltaici residenziali, la quasi totalità dei quali incentivati;
senza la detrazione fiscale l'installazione di un sistema di accumulo sembrerebbe non avere, oggi, significato economico, potendo, invece, rappresentare un importante strumento per lo sviluppo del settore, un maggior coinvolgimento dei cittadini, la crescita dell'autoconsumo e dell'autosufficienza energetica;
il sistema di accumulo, aggiunto ad un impianto fotovoltaico esistente, non aumenta le prestazioni energetiche e non modifica l'ammontare della tariffa incentivante percepita; benché funzionalmente debba essere necessariamente collegato ad un impianto esistente, dovrebbe essere inteso come un investimento teso a razionalizzare e rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dell'energia prodotta e, come ogni altro apparato con simili prestazioni, dovrebbe poter usufruire del beneficio della detrazione fiscale,
considerato, altresì, che:
l'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», disciplina i meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
il successivo articolo 26 specifica che, gli incentivi di cui al comma 3 del succitato articolo 24 sono cumulabili con specifiche categorie di incentivi, quali ad esempio la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature, e solo per determinate categorie di impianti,
impegnano il Governo:
anche alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a riconoscere la cumulabilità fra la detrazione fiscale agli accumuli e l'incentivo in conto energia al solo scopo di implementare in Italia l'installazione di sistemi di accumulo.
(0/1354/19/0610)
Anastasi, Girotto, Lannutti, Di Piazza, Fenu, Drago, Di Nicola, Bottici, Lorefice, Ortis