• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01354/052/ ... premesso che: l'articolo 1, commi da 1121 a 1126, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con il dichiarato obiettivo di incidere sul costo del lavoro, ha...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1354/52/0610 presentato da EDOARDO PATRIARCA
martedì 25 giugno 2019, seduta n. 002

Il Senato,
premesso che:
l'articolo 1, commi da 1121 a 1126, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con il dichiarato obiettivo di incidere sul costo del lavoro, ha disposto per gli anni 2019-2021 una riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
la norma, seppur favorevole alle imprese, si è tradotta in un grave pregiudizio per i lavoratori: ai fini del concorso alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri sono infatti state fortemente ridotte le risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione proprio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le risorse già destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione;
si tratta di una riduzione pari a 110 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021 in caso di esigenze di copertura) delle risorse strutturali destinate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a progetti rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, proprio le categorie dimensionali che con maggiore difficoltà reperiscono fondi per investire in salute e sicurezza sul lavoro, e pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (anche in questo caso, più eventuali ulteriori 25 milioni per il 2021) delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
il presente decreto, pur rappresentando l'occasione per risolvere la questione, non interviene per reintegrare le richiamate risorse ma, con l'articolo 3-sexies, estende a regime, sebbene solo a decorrere dal 2023, il meccanismo di riduzione dei citati premi e contributi, scegliendo in questo caso di reperire fonti di coperture diverse e in parte derivanti dai previsti risparmi del «Fondo quota 100»;
la maggioranza ancora una volta non fornisce risposte efficaci, stabili e ispirate a princìpi di equità, anche a causa del l'interruzione per l'anno 2022 della misura di riduzione in commento: sarebbe stato, invece, più opportuno intervenire in occasione della prossima legge di bilancio in modo da garantire sistematicità a un intervento che oggi, invece, appare come un mero spot;
tale strumento di riduzione del costo del lavoro è peraltro in chiara controtendenza con quanto disposto dai governi della precedente legislatura, attenti non solo alle richieste delle imprese, ma anche alla tutela dei lavoratori; per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti e a parità di costo per il datore di lavoro, infatti, è stato introdotto un credito d'imposta che ha permesso ai contribuenti a reddito medio basso di beneficiare di una somma aggiuntiva in busta paga e, in favore delle imprese e a parità di reddito percepito dai lavoratori, a decorrere dal 2015 è stata introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, misura a cui si sono accompagnati nel tempo selettivi sgravi contributivi;
nei fatti, il Governo in carica proclama un taglio al costo del lavoro che fa pagare ai lavoratori stessi, a scapito della loro sicurezza,
impegna il Governo:
a preservare un adeguato livello di sicurezza e salute dei lavoratori assicurando che l'INAIL non riduca i controlli, garantendo all'istituto le risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso gli interventi di sua competenza, anche mediante la reintegrazione delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese richiamate in premessa e delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione, favorendo il ripristino degli incentivi per le imprese che investono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(0/1354/52/0610)
Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Bellanova, D'Alfonso