• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00267 (7-00267) «Giovanni Russo».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00267presentato daRUSSO Giovannitesto diMartedì 25 giugno 2019, seduta n. 196

   La IV Commissione,

   premesso che:

    il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 3, comma 1, prevede che, in deroga all'articolo 2, comma 2 e 3, rimane disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale militare e delle forze di polizia;

   pur sottolineando l'essenzialità della totale disponibilità al servizio come elemento che contraddistingue la professione militare, la legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 10, comma 1, fissa l'orario dell'attività giornaliera del personale militare, valido in condizioni normali, in trentasei ore settimanali;

   il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1825, ha definito che l'orario delle attività giornaliere degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valido in condizioni normali, è fissato in trentasei ore settimanali, che la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario e che il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, nei limiti orari individuati per ciascuna unità di personale, è stabilito con decreto in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte;

   durante l'audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del Dicastero presso le commissioni congiunte 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati del 26 luglio 2018 è stata espressa la volontà di voler operare uno sforzo comune per le retribuzioni, le carriere e per miglioramento della qualità della vita del personale;

   durante la sua audizione il signor Capo di Stato maggiore della difesa, il Generale di Squadra Area, Enzo Vecciarelli, in merito alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale in ambito Difesa, ha affermato che «l'operatività di ogni reparto in termini di efficienza, efficacia ed economicità – risulti intrinsecamente connessa con la salvaguardia del morale, della salute psico-fisica e del benessere del personale»;

   va considerato inoltre che:

   in una nota del Brigadiere Generale CCrn (r) Antonino Lo Torto, pubblicata e rintracciabile sul portale web della Difesa concernente «L'orario di servizio del personale militare valenza disciplinare e rilevanza penale», si legge che «la definizione dell'orario di lavoro del personale militare persegue il duplice scopo di: stabilire un metodo di razionalizzazione – su base temporale – della produttività al fine di ottimizzare – in armonia con il rapporto costo/efficacia – l'impiego delle risorse umane secondo criteri che consentano l'utilizzo delle energie fisiche e psichiche dei militari senza dispersioni conseguenti ad impieghi prolungati e a garantire al singolo militare, anche in condizioni d'impiego rischiose e logoranti, la possibilità di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche in modo da poter gestire la qualità delle proprie prestazioni in armonia con le direttive e gli ordini di servizio»;

   nella stessa nota si legge che il rispetto dell'orario giornaliero è, nel rapporto di lavoro comune, essenziale per l'efficienza del ciclo produttivo e per l'efficacia della reciprocità tra le prestazioni del datore di lavoro e del lavoratore e che, pur nella totale disponibilità al servizio tipica della disciplina militare, nel rapporto di lavoro militare, la determinazione dell'orario di servizio non è l'elemento determinante della produttività, bensì ha natura organizzativa, funzionale al razionale raggiungimento dei risultati ed alla tutela delle risorse umane destinate all'assolvimento della missione istituzionale che coinvolge in modo globale la professionalità dei singoli militari;

   il pagamento e la ripartizione delle ore di straordinario all'interno delle Forze Armate costituisce da sempre un argomento di difficile soluzione e, a tal proposito, il deputato Antonio Del Monaco ha presentato in data 31 ottobre 2018 l'interrogazione n. 4/01535 nella quale si evidenzia che risulterebbe la concreta impossibilità per l'amministrazione del Ministero della difesa di sostenere regolarmente le spese per i pagamenti delle ore di lavoro straordinario del personale militare – nonostante questo venga impiegato in attività che si protraggono ben oltre il normale orario di servizio – e che, inoltre, sarebbe meno noto, il criterio di ripartizione delle ore di straordinario in base alle risorse, il quale criterio sembrerebbe «non essere equo permettendo ai dirigenti di gestire le modalità e le percentuali per il pagamento degli straordinari effettuati»;

   il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha disciplinato la nascita dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv) della performance anche all'interno del Dicastero della difesa tra le cui competenze vi sono quelle di poter proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'amministrazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi, inoltre, l'Oiv è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica,

impegna il Governo:

   ad assicurare, in condizioni normali, il rispetto delle trentasei ore lavorative settimanali sia per il personale non soggetto a turnazione o alla «giornata di effettivo servizio», sia per coloro che effettuano servizi di natura continuativa e per quelli stanziali e a carattere fisso;

   a vigilare affinché, pur nella specificità e nel rispetto delle prerogative dell'ordinamento militare, tali principi non diventino pretestuosi al fine di far sì che la «condizione non normale» ovvero l'orario di lavoro straordinario diventi una quotidianità non giustificata e giustificabile;

   a garantire che, nell'ambito dell'organizzazione dell'orario delle attività giornaliere per il lavoro militare, venga assicurato il rispetto della regolarità dell'orario di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 8 agosto 1990 n. 231, al fine di tutelare il benessere e il recupero psico-fisico del militare;

   ad assumere iniziative volte a individuare un sistema esternalizzato e digitalizzato di analisi e verifica dei dati relativi alle presenze del personale, ricevuti attraverso il sistema dell'informatizzazione, utile anche ai fini della valutazione della gestione del dirigente preposto alla sezione, all'ufficio, alla divisione o al dipartimento in ottica di efficacia, efficienza ed economicità.
(7-00267) «Giovanni Russo».