• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.1/00212    premesso che:     ormai 10 anni fa, nel 2009, il Parlamento italiano ratificava la Convenzione Onu per i diritti per le persone con disabilità, approvata dall'Assemblea...



Atto Camera

Mozione 1-00212presentato daNOVELLI Robertotesto diMartedì 25 giugno 2019, seduta n. 196

   La Camera,

   premesso che:

    ormai 10 anni fa, nel 2009, il Parlamento italiano ratificava la Convenzione Onu per i diritti per le persone con disabilità, approvata dall'Assemblea delle Nazioni unite nel dicembre 2006;

    l'articolo 19 di detta Convenzione recita: «Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere (...); le persone con disabilità abbiano accesso ad una varietà di servizi di sostegno domiciliari residenziali e di altro tipo, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse, nella società e impedire che siano isolate o segregate dalla collettività; i servizi e le strutture destinati alla popolazione generale siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni»;

    affinché le persone con disabilità possano veramente vivere una vita indipendente è necessario che riprenda con vigore l'impegno delle istituzioni nazionali e locali per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

    l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» prevede l'obbligo per tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che siano suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

    inoltre, sempre per quanto disposto dall'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili;

    l'articolo 26 della su citata legge prevede obbliga le regioni a disciplinare «le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi» ed a elaborare «nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate»;

    il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ha dettato disposizioni più specifiche per gli spazi ed edifici pubblici. Più in particolare, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, recita: «I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire (...), l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale»;

    in merito a una completa applicazione delle disposizioni di legge relative al superamento delle barriere architettoniche in spazi pubblici, nonché di quelle relative alla fruizione pedonale di aree urbane, resta ancora moltissimo da fare;

    l'abbattimento delle barriere è di fatto un modo per migliorare la qualità della vita di tutti e non deve essere pensato esclusivamente per le categorie di estremo disagio ma anche per la popolazione di età anziana, per persone colpite da infortunio, per le donne in gravidanza ma anche genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini o per i lavoratori che devono movimentare dei carichi;

    è quindi necessario attivarsi per avere un quadro chiaro e completo sul reale adempimento delle normative in materia, sia in riferimento all'edilizia pubblica che in riferimento agli spazi di mobilità urbana,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per effettuare, in accordo con regioni ed enti locali, un censimento degli immobili ed edifici pubblici non in regola con le norme relative al superamento delle barriere architettoniche;

2) a promuovere analogo censimento sullo stato dell'usufruibilità della viabilità pubblica;

3) a promuovere un piano a lungo termine di investimenti pubblici per intervenire e sanare le situazioni risultate non in regola con le normative in materia;

4) ad adottare iniziative per rifinanziare il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, onde favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche anche negli edifici privati.
(1-00212) «Novelli, Dall'Osso, Versace, Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Occhiuto».