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Atto a cui si riferisce:
S.4/01281 PUGLIA, VACCARO, ANGRISANI, DONNO, LANNUTTI, CORRADO, ANASTASI, NATURALE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 033
all'Interrogazione 4-01281

Risposta. - Con l'interrogazione, nel richiamare le vicende che hanno interessato il compendio già appartenente al demanio pubblico marittimo sito nel comune di Praia a Mare e oggetto di trasferimento a titolo oneroso all'amministrazione comunale ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 113 (cosiddetta legge Praia), si chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare al fine di chiarire la situazione d'incertezza derivante dall'interpretazione della legge richiamata e dal conseguente atto di acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'area, già appartenente al demanio marittimo, poi trasferita al patrimonio dello Stato. Sentiti gli uffici competenti dell'Agenzia del demanio, si fa presente quanto segue.

Occorre preliminarmente rilevare che si tratta di una complessa e annosa vicenda, caratterizzata dall'insorgere di numerosi contenziosi tra l'amministrazione finanziaria e gli occupanti dell'area, che si ricostruisce sulla base anche delle informazioni fornite dalla competente direzione regionale dell'Agenzia del demanio.

Dagli anni 1960 al 1973 alcuni privati cittadini e l'amministrazione comunale, per mancanza di aree edificabili, hanno occupato un'area appartenente al demanio marittimo, ivi realizzando numerosi edifici anche pubblici, case di civile abitazione, alberghi, strade piazze e giardini pubblici.

Al fine di sanare la situazione di fatto, con la legge 8 aprile 1983 n. 113, è stata autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del Comune di Praia a Mare dell'area appartenente al demanio marittimo, estesa 18 ettari circa, identificata in catasto ai fogli 29, 41 e 52 e delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, ad ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo, come individuata nella planimetria allegata alla stessa legge Praia.

La determinazione dei criteri del prezzo di vendita, delle aree edificate e non, era affidata all'allora ufficio tecnico erariale di Cosenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 113, il quale stabilisce, in particolare, che lo stesso sia determinato, con riferimento ai singoli lotti di terreno su cui sono state realizzate opere stabili e durature (comunque di non facile sgombero) sulla base del doppio del valore in comune commercio sul suolo occupato, mentre le aree non edificate secondo le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

La legge Praia, all'art. 3, prevede, altresì, una successiva fase che obbliga il Comune di Praia a Mare a: "1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno (...) ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico; 2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo; 3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita; 4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori; 5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennità e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi".

È, inoltre previsto che "L'inadempimento anche parziale, degli obblighi sopradescritti comporta la risoluzione della vendita".

Infine, l'art. 5 dispone che "È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto".

Il trasferimento dell'area dallo Stato al Comune doveva essere attuato previa sdemanializzazione, disposta con decreto dell'allora Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze. In attuazione della legge, è stato, quindi, adottato il decreto interministeriale 30 giugno 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1987, per il trasferimento di detta area di 169.971 metri quadrati (di cui 86.733 metri quadrati di aree edificate e 83.238 di aree urbanizzate), dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dello Stato, consegnata, poi, all'amministrazione finanziaria con verbale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia del 18 ottobre 1988.

Successivamente, l'ufficio tecnico erariale di Cosenza ha provveduto a determinare, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 113, il valore del compendio in 32.848.600.000 lire, applicando i criteri agevolativi ivi stabiliti, con riferimento al costo corrente di mercato degli immobili. Il Comune di Praia a Mare ha contestato la stima, ritenendola eccessivamente onerosa e chiedendo la determinazione giudiziale del prezzo di vendita dell'area.

Il tribunale di Catanzaro con sentenza del 3 marzo 2009, n. 459, depositata il 23 aprile 2009, ha determinato, avvalendosi della consulenza tecnica di ufficio, in 6.915.803 euro il prezzo dovuto dal Comune per l'acquisto del compendio patrimoniale oggetto della legge n. 113. Avverso tale sentenza il Comune di Praia a Mare ha proposto giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 872/2016 con la quale si dichiarava "la cessata materia del contendere", stante l'intervenuto accordo transattivo tra le parti.

Nelle more del giudizio relativo alla determinazione del valore del bene, il Comune, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 261 del 26 novembre 2009, formulava proposta transattiva di trasferimento dell'intera area di 16.99.71 ettari, al prezzo a corpo di 6.246.369 euro, comprensivo delle indennità dovute per l'occupazione pregressa. Tale proposta è stata favorevolmente valutata dall'avvocatura distrettuale di Catanzaro con parere del 15 aprile 2010 (prot. 21130) e successivamente condivisa dall'Avvocatura generale dello Stato, con parere del 21 maggio 2010 (prot. 171887).

Quest'ultima, già nel 2006, aveva compiuto un'articolata e approfondita disamina sulla corretta portata del disposto normativo e in particolare dell'art. 3, riguardante la rivendita da parte del Comune dei lotti di terreno ai singoli occupanti, evidenziando che la disposizione "esclude che i privati acquisiscano gratuitamente il suolo sul quale hanno a loro spese edificato (...) e solo consente una sorta di accessione invertita secondo il modello dell'art. 938 c.c.".

L'avvocatura distrettuale di Catanzaro ha apposto, quindi, il visto legale sullo schema di atto di compravendita transattiva tra Agenzia del demanio e Comune di Praia a Mare, poi sottoscritto in data 22 aprile 2016 con atto notarile n. 3211670, rep. 5654, avente ad oggetto la vendita della piena proprietà dell'area, estesa 16.90.39 ettari, come specificamente individuata e descritta nella planimetria allegata all'atto. La verifica della conformità dei manufatti allo strumento urbanistico è rimessa al Comune nella successiva fase di rivendita agli occupanti, a cura dello stesso Comune, ai sensi dell'art. 3 citato.

Giova tener presente che alla formale sottoscrizione dell'atto si è giunti solo a valle di

numerosi tavoli tecnici effettuati con il notaio incaricato dal Comune di Praia a Mare, dottor Leucio Gisonna, professionista di comprovata esperienza e competenza, il sindaco e funzionari dell'ente civico e personale della direzione regionale Calabria dell'Agenzia del demanio, proprio allo scopo di superare le criticità necessariamente connesse all'adozione di un provvedimento che aveva richiesto, anni addietro, l'emanazione di una legge ad hoc. Tale necessaria attività istruttoria, dunque, ha riguardato in primis l'esatta individuazione del perimetro dell'area oggetto di trasferimento, operazione palesatasi estremamente complicata a causa dei numerosi disallineamenti catastali rilevati in fase di ricognizione rispetto alla planimetria allegata alla legge n. 113, che hanno portato alla predisposizione degli opportuni atti di aggiornamento e di un nuovo elaborato planimetrico allegato all'atto di compravendita, concertato e sottoscritto anche dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia.

VILLAROSA ALESSIO MATTIA Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

06/06/2019