• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01807-AR/0 ...     in sede di esame dell'Atto Camera 1807 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01807-AR/006presentato daCECCONI Andreatesto diVenerdì 21 giugno 2019, seduta n. 194

   La Camera,
    in sede di esame dell'Atto Camera 1807 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» che prevede misure normative proprio per il sistema delle imprese e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi tra cui rientrano anche quelle del settore dei prodotti fitosanitari che in mancanza del rinvio di alcune disposizioni del decreto ministeriale n. 33 del 2018 subirebbero danni ingenti;
   premesso che:
    con l'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale del 22 gennaio 2018, n. 33, «Regolamento sulle misure e i requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali», si chiarisce la definizione di utilizzatore di prodotti fitosanitari non professionale (cosiddetto hobbista);
    dal 2 maggio 2018 trovano applicazione, per un periodo di tempo limitato, le cosiddette «Misure transitorie» per l'autorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ad uso non professionale, al cui termine (2 maggio 2020), i prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non professionale potranno essere riesaminati ai fini dell'eventuale conferma dell'uso non professionale del prodotto, esclusivamente nel caso si tratti di PFnPO e PFnPE conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione inseriti nell'Allegato tecnico del Regolamento;
   considerato che:
    da un'analisi di impatto condotta tra alcune Imprese del settore associate è risultato che circa il 95 per cento dei prodotti attualmente impiegabili per uso non professionale non possiede i requisiti necessari per accedere, alla fase di valutazione del rischio previsti dal nuovo summenzionato Regolamento;
    con il decreto ministeriale 33/2018, infatti, l'Italia ha adottato la regolamentazione più restrittiva a livello europeo, fondando i principi della regolamentazione non professionale sulla pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti presenti nei prodotti anziché sulla valutazione del reale rischio nell'uso non professionale di essi; una diversa regolamentazione che autorizzi l'uso non professionale dei prodotti fitosanitari sulla base di una valutazione del loro rischio di utilizzo anziché della pericolosità dei principi attivi e dei coformulanti in essi contenuti, consentirebbe al mercato italiano di sopravvivere e risulterebbe più in linea con la disciplina degli altri Stati Membri basata su questo tipo di valutazione;
    così, ad esempio, l'Olanda, da sempre considerato un mercato all'avanguardia a livello europeo, nel valutare il rischio tiene conto della relazione tra esposizione ed effetto, considerando la classificazione del prodotto e non dei suoi componenti. Allo stesso modo, la Germania valuta l'assenza di effetti nocivi, quando il prodotto fitosanitario viene utilizzato correttamente e conformemente alla sua destinazione di uso non professionale, ed autorizza prodotti anche classificati come «pericolosi» perché valutati in relazione al rischio di utilizzo non professionale anziché al prodotto in sé e per sé;
   considerato altresì che:
    stando ai criteri come attualmente previsti nell'Allegato tecnico di cui al decreto ministeriale n. 33/2018, non è addirittura consentito l'uso dei prodotti impiegati in agricoltura biologica. Tale circostanza appare paradossale se si considera che l'Italia, dando attuazione alla direttiva 2009/128/CE – che ha istituito un quadro comunitario per l'uso sostenibile dei pesticidi – dovrebbe, invece, perseguire una riduzione dei rischi e degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente promuovendo l'uso della difesa integrata (IPM) e approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi;
    benché generalmente percepito come il Paese più restrittivo dopo l'Italia, la stessa Francia quindi consente per l'uso non professionale prodotti che in Italia saranno vietati, ovvero tutti quelli destinati all'agricoltura biologica, e quelli che fanno parte di una specifica categoria di prodotti considerati di biocontrollo, in virtù di una regolamentazione che ha concentrato l'attenzione sullo sviluppo di tecniche e metodi di contenimento alternativi e valutato il rischio per la salute e l'ambiente in relazione all'uso del prodotto;
   valutato che:
    per tutte le summenzionate ragioni risulta necessaria una modifica dell'Allegato tecnico summenzionato, così come pure previsto dallo stesso articolo 9 del decreto ministeriale n. 33/2018, al fine di garantire la ”sopravvivenza” del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbistico e, insieme, la crescita economica del sistema Paese di cui il settore costituisce una eccellenza nel panorama europeo e non solo da anni;
    si può ritenere, altresì 1'importanza di assumere iniziative normative atte a prorogare di 18 mesi i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 e all'articolo 8 , comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 33 del 2018 al fine di garantire la ”sopravvivenza” del mercato dei prodotti fitosanitari per uso hobbistico che altrimenti si ridurrà al 5 per cento del suo complesso, a partire da maggio 2020 ovverosia al termine del cosiddetto periodo transitorio attualmente previsto dal decreto ministeriale n. 33/2018;
   valutato altresì che:
    nel corso del primo anno di vigenza della disciplina transitoria di cui al decreto ministeriale n. 33/2018 si riscontrano casi di autorizzazione di prodotti fitosanitari sulla base di criteri sia precedenti che successivi rispetto all'innovazione legislativa introdotta col decreto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative, ovvero adottare norme regolamentari che proroghino di almeno 18 mesi i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 33/2018, di modo che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, sulla base dei commi da 1 a 5 degli stessi articoli 7 e 8 del decreto ministeriale n. 33/2018.
9/1807-AR/6. Cecconi.