• C. 1603-bis-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 18 giugno 2019); BELOTTI Daniele, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1603-bis Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 4  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 4                       Articolo 5  
                    Articolo 5                       Articolo 6  
            Capo III    
                    Artt 6-11    
            Capo IV               Capo III  
                    Articolo 12                       Articolo 7  
                    Articolo 13                       Articolo 8  
                    Articolo 14                       Articolo 9  
              Capo IV  
                      Articolo 10  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1603-bis-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(DI MAIO)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

con il ministro della salute
(GRILLO)

e con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

Presentato il 15 febbraio 2019

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603)

(Relatore: BELOTTI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 18 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1603-bis e rilevato che:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede, nell'ambito della delega per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche «volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa»; la medesima formulazione è utilizzata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nell'ambito della delega per il riordino della professione di agente sportivo; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che «qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente, appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

   l'articolo 1, comma 1, lettera d), include nell'ambito della delega la definizione degli ambiti di attività, tra gli altri, degli organismi sportivi; al riguardo andrebbe specificato a quali enti si faccia riferimento;

   gli articoli 1, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 3, e 14, comma 2, prevedono che, qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   l'articolo 2, comma 2, prevede che con regolamento siano stabilite le modalità di funzionamento dei centri sportivi scolastici; al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se si faccia riferimento ad un unico regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero a più regolamenti approvati da ogni istituzione scolastica;

   alcune disposizioni del provvedimento recano come princìpi e criteri direttivi di delega enunciazioni che indicano piuttosto l'oggetto della delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; in particolare le lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 4 indicano tra i princìpi della delega in materia di riordino e riforma degli enti sportivi e professionistici dilettantistici, rispettivamente, tra le altre cose, la «definizione della [...] disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale» dei lavoratori sportivi e il «riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico»;

   non appare chiaro, all'articolo 4, comma 1, lettera h), cosa si intenda con l'espressione: «riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti», dato che i titoli di studio richiamati sono già riconosciuti dall'ordinamento;

   l'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), contiene la specificazione, con riferimento all'obbligo di utilizzo del casco, che tale obbligo «ai sensi della legislazione vigente è disposto soltanto per i minori di quattordici anni»; tale specificazione appare priva di contenuto normativo; essa, inoltre, non risulta esaustiva in quanto, a legislazione vigente, all'interno delle aree sciabili aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, agli allenamenti di sci e snowboard agonistico e tutti coloro che frequentano tali aree devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione dell'allenatore (articolo 2 della legge n. 363 del 2003);

   il provvedimento, nel testo precedente allo stralcio, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    specificare ulteriormente i princìpi di delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettera b);

    chiarire, all'articolo 1, comma 1, lettera d), quali enti siano compresi tra gli «organismi sportivi» ivi citati;

    evitare, agli articoli 1, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 3, e 14, comma 2, il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

    chiarire, all'articolo 2, comma 2, se a disciplinare il funzionamento dei centri sportivi scolastici debba provvedere un regolamento unico adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero più regolamenti approvati da ogni istituzione scolastica;

    riformulare i princìpi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e g);

    chiarire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera h);

    sopprimere, all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), le parole: «che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;

   evidenziato altresì come il provvedimento riguardi anche le materie «istruzione» (relativamente all'articolo 2), «professioni» (relativamente all'articolo 4), «governo del territorio» (relativamente agli articoli 12 e 14), «tutela della salute» (relativamente agli articoli 4 e 14), e «formazione professionale» (relativamente all'articolo 4), affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   rilevato che:

    il provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, si articola in 3 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (composto da quattro articoli, da 1 a 3-bis), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 4 e 5), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (composto da 4 articoli, da 12 a 14-bis);

    in particolare, l'articolo 2 (Centri sportivi scolastici), al comma 3-bis, dispone che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici, avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

    analoga disposizione è contenuta nell'articolo 12, comma 1, lettera g-bis), del disegno di legge;

    nello specifico, l'articolo 4 del richiamato decreto-legge, nell'introdurre disposizioni per la tutela della salute delle scuole, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotti specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'adeguata sanzione amministrativa nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del provvedimento in esame;

   2) valuti altresì l'opportunità, all'articolo 12, comma 1, lettera g-bis), di comprendere, tra i princìpi e criteri direttivi di delega, anche i profili di carattere sanzionatorio relativi alla disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato sport.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   rilevato che il provvedimento risulta dallo stralcio del capo III (articoli da 6 a 11) del disegno di legge C. 1603, presentato dal Governo come collegato alla legge di bilancio 2019;

   evidenziato che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

   evidenziato, altresì, che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

   considerato che, nell'ambito dei princìpi e dei criteri direttivi dettati per la richiamate deleghe, rilevano, per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, sia la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, che prescrive di definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi, sia le lettere i) e l) del comma 1 dell'articolo 4, che prevedono, rispettivamente, la revisione e il trasferimento delle funzioni di vigilanza e co-vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, nonché il trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero della difesa in materia di agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno;

   considerata la rilevanza dell'attività svolta dagli atleti appartenenti ai gruppi sportivi militari, che esprimono atleti in grado di partecipare e affermarsi in ambito nazionale e internazionale, compresa la partecipazione ai giochi olimpici;

   rilevata l'esigenza di promuovere la diffusione di alcune discipline sportive meno note e praticate anche nell'ambito dei centri sportivi scolastici,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione

   sia valutata la possibilità di sostenere l'attività dei centri sportivi scolastici tramite l'impiego degli atleti appartenenti al gruppo sportivo militare, in particolar modo di coloro che hanno partecipato ai giochi olimpici, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno note e praticate.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   evidenziato che l'articolo 12, comma 2, lettera d), a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, ha disposto che l'intervento di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti sia finalizzato prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti esistenti, di cui al comma 305 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di strutture pubbliche inutilizzate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» (nuovo testo C.1603-bis Governo), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII nel corso dell'esame in sede referente,

   preso atto che l'articolo 3, comma 1, reca norme in materia di disciplina del titolo sportivo definendo il titolo sportivo medesimo e regolandone la cessione, il trasferimento e l'attribuzione;

   preso altresì atto che tale disposizione si applica anche alle società e associazioni dilettantistiche e che sarebbe invece necessario che tali disposizioni si applicassero alle medesime solo nel caso in cui gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuissero espressamente al titolo sportivo in possesso delle stesse società e associazioni dilettantistiche un valore di carattere economico;

   rilevato che l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;

   preso atto che, nel dettare princìpi e criteri direttivi al Governo, l'articolo 12, comma 2, lettera f), prescrive l'individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla società o associazione utilizzatrice, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   evidenziato, al riguardo, che anche le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva gestiscono impianti sportivi «già esistenti», così come le società o le associazioni sportive,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

    1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche solo se gli statuti delle federazioni sportive di riferimento attribuiscono espressamente un valore di carattere economico al titolo sportivo in possesso delle medesime;

   2) all'articolo 12, comma 2, lettera f), dopo le parole: preventivo accordo con la aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva, la. Conseguentemente: al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f), dopo le parole: già esistente alla aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva alla. Conseguentemente, al medesimo articolo 12, comma 2, lettera f), dopo le parole: terzi diversi dalla aggiungere le seguenti: federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva, dalla.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

   preso atto che il disegno di legge, risultante dallo stralcio degli articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603, disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019, è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019;

   considerato che l'articolo 2, che prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, di costituire centri sportivi scolastici, dispone il rinvio alla contrattazione collettiva per la determinazione del numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico;

   osservato che l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, finalizzata a garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo;

   rilevato che, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, vi sono, al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 4, l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e la definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

   considerate, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la valorizzazione, prevista dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo 4, della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro, tra l'altro, una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, nonché, al comma 1, lettera e), la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

   preso atto che l'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari Sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   espresso apprezzamento, in particolare, per il comma 3-bis dell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto prevede che la somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati nelle scuole e nei centri sportivi scolastici avvenga nel rispetto di determinati criteri, volti a disincentivare la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati – ossia contenenti un elevato apporto totale di grassi, l'aggiunta di zuccheri e dolcificanti, un elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari – nonché a incentivare la somministrazione di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;

   rilevato, poi, che l'articolo 4, al comma 2, prevede che i decreti legislativi per l'esercizio della delega siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, che prevede il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

   considerata l'opportunità di prevedere tale concerto anche in relazione ai criteri di cui alla lettera c-bis) del comma 1, introdotta dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, ovverosia la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

   espresso altresì apprezzamento per il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento che, nel recare una delega al Governo in materia di discipline sportive invernali, include tra i criteri direttivi per l'esercizio di tale delega la revisione delle norme in materia di sicurezza e, in particolare, l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   per le ragioni illustrate in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento, che, nell'adozione dei decreti legislativi, il concerto del Ministro della salute debba essere acquisito anche con riferimento ai criteri di cui al comma 1, lettera c-bis), del medesimo articolo.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1603-bis Governo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   rilevato che l'articolo 6, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione europea una competenza specifica per svolgere, tra l'altro, azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport;

   considerato che l'articolo 165 del TFUE, al paragrafo 1, stabilisce che l'Unione «contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» e, al paragrafo 2, precisa che l'azione dell'Unione mira, tra l'altro, a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»;

   rilevato, in particolare, che, tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede il riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello dell'Unione europea e che la successiva lettera f), relativamente al riordino e al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, dispone che le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica dovranno avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato il disegno di legge C. 1603-bis, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

   rilevato che:

    il provvedimento interviene nella materia dell'ordinamento sportivo, che è compresa dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione tra gli ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza n. 424 del 2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive;

    rilevano, inoltre, le materie dell'istruzione (articolo 2), delle professioni (articolo 4), del governo del territorio (articoli 12 e 14), della tutela della salute (articoli 4 e 14), anch'esse affidate alla legislazione concorrente, nonché la materia della formazione professionale (articolo 4), attribuita dallo stesso articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla potestà legislativa regionale;

    il testo prevede l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 e l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12;

    la Conferenza unificata, nel parere espresso il 7 marzo 2019, ha richiesto, tra l'altro, l'espressione dell'intesa – oltre che per i provvedimenti di cui all'articolo 12, per i quali l'intesa è stata prevista durante l'esame in sede referente – per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui all'articolo 4,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1, 5, 13 e 14;

   provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo del parere, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 4.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. Identico:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

   a) identica;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;

   c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   c) identica;

   d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica;

   d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica;

   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, l'attribuzione al CONI di un potere generale di determinazione e divulgazione di princìpi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport;

   e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale;

   f) prevedere limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti;

   f) prevedere che il CONI eserciti poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l'impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali;

   g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;

   h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

   g) sostenere la piena autonomia gestionale e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI;

   i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

   h) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

   l) identica;

   i) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.

   m) identica;

   n) individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  3. Identico.

  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. Identico.

Art. 2.
(Centri sportivi scolastici)

Art. 2.
(Centri sportivi scolastici)

  1. Le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

  1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le cariche associative. Il medesimo regolamento può stabilire che le attività sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.

  2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che può sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

  2. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori, secondo le modalità stabilite con regolamento, che disciplina altresì le cariche associative e l'attività del centro sportivo scolastico.

  3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori.
  (Vedi comma 1, terzo periodo)

  4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente locale proprietario dell'immobile.

  3. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

  5. Identico.

  6. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  7. Identico.

Art. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

Art. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

  1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva professionistica, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

  1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

  2. Il CONI e le federazioni sportive nazionali adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

  2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i loro statuti ai princìpi di cui al comma 1.

Art. 4.
(Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi)

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

   «Negli atti costitutivi delle società sportive di cui al primo comma è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare la cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

   Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROFESSIONI SPORTIVE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 4.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

  1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. Identico:

   a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

   a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

   b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;

   b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità nella pratica sportiva;

   c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b), della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

   c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

   d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

   d) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

   e) identica;

   e) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

   f) identica;

   f) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai princìpi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

   g) identica;

   g) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

   h) identica;

   h) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

   i) identica;

   i) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

   l) identica;

   l) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

   m) identica;

   n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e d), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  3. Identico.

  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  4. Identico.

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

  1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. Identico:

   a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

   a) identica;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   b) identica;

   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   c) identica;

   d) previsione dei princìpi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

   d) identica;

   e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti e le società sportive, anche nel caso in cui l'attività di agente sportivo sia esercitata in forma societaria;

   e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;

   f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

   f) identica;

   g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi.

   g) identica;

   h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  3. Identico.

  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  4. Identico.

Capo III
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Artt. 6-11.

  .........................................................

  .........................................................

  .........................................................

Capo IV
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 12.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

Art. 7.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  2. Identico:

   a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   a) identica;

   b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

   b) identica;

   c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   c) identica;

   d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o di strutture pubbliche inutilizzate;

   e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

   e) identica;

   f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti;

   f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l'ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo.

   g) identica;

   h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  4. Identico.

  5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  5. Identico.

Art. 13.
(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti degli organismi sportivi)

Art. 8.
(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

  1. Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  2. Identico:

   a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

   a) identica;

   b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

   b) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

   c) identica;

   d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  4. Identico.

  5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  5. Identico.

Art. 14.
(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

Art. 9.
(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. Identico:

   a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

   a) identica;

   b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:

   b) identica;

    1) l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco, che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni;

    1) l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco, che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni, anche nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista;

    2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

    2) identico;

    3) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata.;

    3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

    4) identico;

    4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

    5) identico.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

  3. Identico.

  4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  4. Identico.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.