• C. 1873 EPUB Proposta di legge presentata il 29 maggio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1873 Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore
approvato con il nuovo titolo
"Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica"


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1873

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore

Presentata il 29 maggio 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale ripropone due articoli di una più ampia iniziativa legislativa (atto Camera n. 295), presentata in analogo testo anche nella passata legislatura, e parte dalla convinzione che sia necessario garantire un pieno coinvolgimento delle giovani generazioni nella vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione.
  Il tema dei giovani è già presente nella Costituzione, la quale, all'articolo 31, sancisce il principio della protezione dei giovani in quanto portatori di esigenze speciali, legate alla loro condizione anagrafica. Ma, naturalmente, oggi, a oltre settanta anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, le politiche in favore delle giovani generazioni non possono in alcun modo ritenersi esaurite con l'adozione di misure di protezione in favore della gioventù nella sua dimensione eminentemente familiare, vista quale categoria sociale più debole.
  Tali politiche devono necessariamente prevedere anche misure per stimolare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Nazione e per tutelare l'eguaglianza dei punti di partenza e dell'equilibrio generazionale, profili che rappresentano condizioni fondamentali per uno sviluppo armonico e duraturo della società nel suo complesso.
  Nonostante il pur importante richiamo della Carta, infatti, nel nostro Paese non si è ancora sviluppata una vera e propria strategia in favore delle nuove generazioni, intesa quale insieme di iniziative e di interventi strutturati e coerenti tra loro, in grado di promuovere il diritto dei giovani ad accedere in condizioni paritarie ai diversi ambiti della comunità nazionale. Anzi, in molti casi gli interventi legislativi e amministrativi realizzati nel corso dei decenni hanno dato vita a un sistema che penalizza fortemente le nuove generazioni rispetto alla possibilità di partecipare in modo attivo alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione.
  Inoltre, l'attuale quadro socio-economico sfavorevole alle nuove generazioni rende ancora più urgente l'adozione di interventi mirati a rimuovere rendite e privilegi che non consentono una reale mobilità sociale e un effettivo ricambio generazionale.
  Le modifiche proposte prevedono un intervento concreto sugli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato passivo. La Costituzione attualmente fissa in venticinque anni l'età di elettorato passivo per l'elezione alla Camera dei deputati e stabilisce addirittura in quaranta anni l'età per l'accesso al Senato della Repubblica; di fatto, quest'ultimo rappresenta il limite di età più alto in Europa per l'accesso a un mandato parlamentare, considerato che il requisito anagrafico più elevato per un incarico simile si ravvisa nella legislazione francese, che fissa a trenta anni l'età minima per accedere al Senato.
  Dal combinato disposto delle norme citate, quindi, discende che, anche se il nostro ordinamento giuridico ritiene che con il compimento della maggiore età i cittadini siano in grado di assumere e di esercitare incarichi pubblici anche complessi, quali la guida politica di comuni (compresa la capitale d'Italia), province, regioni e perfino del Consiglio dei ministri, non lo siano, invece, per il mandato parlamentare.
  Al di là delle incongruenze ordinamentali, non c'è dubbio che la condizione di difficoltà che caratterizza attualmente le giovani generazioni sia anche causata da meccanismi che indeboliscono la possibilità dei giovani di offrire un'adeguata rappresentanza istituzionale alle proprie aspettative e ai propri interessi. Per invertire tale tendenza appare necessario fare sì che la «voce» delle nuove generazioni sia presente in tutte le istituzioni politiche e in tutti i processi decisionali che le riguardano, senza privilegi di sorta, ma anche senza pregiudizi di incapacità rispetto alle altre generazioni.
  Vale la pena ricordare che per superare la crisi economica non c'è exit strategy né politica di sviluppo che valga, se non quella centrata sui giovani, sulle nuove leve che rappresentano il presente e che costruiscono il futuro di un Paese ricco di capitale umano e di talenti che non possono rischiare di rimanere inespressi. Per tali ragioni, si interviene sugli articoli 56 e 58 della Costituzione prevedendo che l'elettorato passivo per i due rami del Parlamento sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.
  La presente proposta di legge costituzionale muove dunque dalla consapevolezza che la Costituzione è non solo una sintesi del passato, ma soprattutto una visione e un progetto del futuro.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».

Art. 2.

  1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».