• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01791 BATTISTONI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che: il regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina la...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01791 presentata da FRANCESCO BATTISTONI
mercoledì 12 giugno 2019, seduta n.121

BATTISTONI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:

il regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina la modalità per una corretta informazione da riportare in etichetta per gli alimenti, anche preimballati, all'articolo 9 annovera nell'elenco delle indicazioni obbligatorie la quantità netta dell'alimento;

tale regolamento reca in modo esplicito il divieto di indicare sul prodotto ittico, in maniera volontaria, una doppia pesatura, ovvero anche quella al lordo della glassa;

l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con nota prot. n. 0000211 del 28 marzo 2019, ha specificato che un'eventuale doppia informazione sul peso potrebbe indurre in errore il consumatore sulla reale quantità acquistata consumabile;

è prassi consolidata da parte dei produttori indicare in etichetta la quantità al netto ed al lordo ed è prassi del consumatore trovare nell'etichettatura il peso sia lordo che netto;

la citata nota del 28 marzo 2019 prevede la possibilità di riportare a titolo informativo la doppia pesatura soltanto nel rapporto commerciale "B2B" tra aziende private, mentre lo vieta per la vendita al dettaglio;

i prodotti ittici sono acquistati dalle aziende italiane al lordo e poi dovrebbero essere vendute al netto,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano adottare al fine di garantire la corretta informazione del peso del prodotto ittico al consumatore finale e risolvere la problematica di quelle aziende che al momento dell'acquisto di prodotti ittici si trovano nella condizione di non poter vendere i propri prodotti con l'etichetta della doppia pesatura ai soggetti che dovranno effettuare la vendita al dettaglio;

per quali motivi, essendo in vigore il decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, ad esprimersi sia stata un'autorità sanzionatoria come l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e non l'apparato legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

(4-01791)