Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/01898/022 premesso che;
il comma 19 dell'articolo 1, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01898/022presentato daVALBUSA Vaniatesto diMercoledì 12 giugno 2019, seduta n. 189
La Camera,
premesso che;
il comma 19 dell'articolo 1, nelle more dell'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente, introduce nello stesso codice una norma sulla cessazione della qualifica di rifiuto « end of waste» che, facendo salva l'applicazione dei decreti attualmente vigenti sul recupero dei rifiuti, permette il funzionamento degli impianti esistenti di recupero dei rifiuti e trasformazione in prodotti come già autorizzati dalle regioni;
sono anche esplicitati i criteri sulla base di quali potranno essere rilasciate dalle regioni le nuove autorizzazioni, come riportati nei decreti richiamati nel testo, per quanto riguarda tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività;
è prevista inoltre la possibilità di emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente per assicurare l'omogeneità dei criteri e l'obbligo per le sole «nuove» autorizzazioni, emanate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di sottoporsi ad una «revisione» entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida;
negli ultimi anni, successivamente all'emanazione dei provvedimenti citati, si è sviluppata un'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto, con flussi di prodotti non presenti in tali provvedimenti, come, ad esempio le polveri fluorescenti da trattamento RAEE, da cui si ricavano le terre rare fondamentali per molte applicazioni tecnologiche, altre materie prime essenziali dai RAEE, batterie al litio, scarti da selezione di raccolte differenziate o da determinati lavorazioni, solventi, pneumatici fuori uso ecc.;
allo stesso modo, le caratteristiche delle sostanze e dei materiali ottenuti dal recupero e gli usi a cui le sostanze e i materiali sono destinati sono stati variati nel tempo e in alcuni casi si sono ampliati rispetto al passato, in dipendenza delle mutate condizioni tecniche e di mercato, come comprovato dalla costante produzione ed aggiornamento degli standard di prodotto nei diversi settori coinvolti;
peraltro, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, in molti casi, non ammette l’end of waste a livello di materiale intermedio, ma solo per il prodotto finito, e tale limitazione non permetterebbe l'utilizzo delle materie «prime secondarie» indirizzando in discarica o al recupero all'estero tali materiali, con gravi ripercussioni ambientali per l'Italia, oneri burocratico-amministrativi per le imprese, vantaggi economici per i paesi di destinazione, depauperamento delle competenze nazionali e ricadute su occupazione e competenze industriali,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative per garantire la celere emanazione delle linee guida previste dall'articolo 1, comma 19, capoverso 3, del presente decreto-legge, per poter aggiornare i decreti citati nel testo e le relative autorizzazioni, secondo l'innovazione tecnologica di riciclo, di processo e di prodotto intervenuta negli ultimi anni.
9/1898/22. Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini.