• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01898/042    premesso che:     il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'articolo 183 il compostaggio di comunità come «compostaggio effettuato collettivamente da più...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/042presentato daFONTANA Ilariatesto diMercoledì 12 giugno 2019, seduta n. 189

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'articolo 183 il compostaggio di comunità come «compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti»;
    Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 avente oggetto «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221» ha stabilito criteri operativi per le attività di compostaggio di comunità uguali o inferiori a 130 tonnellate annue;
    l'allegato 5 al citato decreto ministeriale n. 266 del 2016 stabilisce inoltre tre soglie di apparecchiature di compostaggio, definite rispettivamente piccole (T1, anche di tipo statico, con capacità di massimo 10 tonnellate annue), medie (T2, esclusivamente elettromeccaniche, 60 tonnellate annue) e grandi (T3, esclusivamente elettromeccaniche, 130 tonnellate annue, inclusi i quantitativi di strutturante);
    tali capacità massime di trattamento sono adeguate a soddisfare il fabbisogno di piccoli centri aventi non oltre 700-800 abitanti, la soglia di 130 tonnellate annue è infatti di gran lunga inferiore alle 1000 tonnellate annue considerate come la dimensione limite delle piccole attività di compostaggio;
    il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina alla parte quarta, titolo I, capo V, le modalità attraverso le quali è consentita l'adozione di misure semplificate di gestione mediante la definizione dei tipi, delle quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali hanno luogo le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero;
    l'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse;
    le misure di incentivazione a favore dell'economia circolare e più nello specifico di innovazioni di prodotto e di processo legate al trattamento e trasformazione dei rifiuti possono riguardare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità dei rifiuti organici su piccola scala,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere tra i criteri per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al citato articolo 26 lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo relativi al compostaggio di comunità, nonché attivare le necessarie procedure per consentire l'accesso ad autorizzazioni semplificate anche ad attività di compostaggio di comunità di piccola taglia con capacità maggiori di 130 tonnellate annue, per dare maggiore applicazione ai progetti di cui al medesimo articolo.
9/1898/42. Ilaria Fontana, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.