• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00415 (2-00415) «Rotondi».



Atto Camera

Interpellanza 2-00415presentato daROTONDI Gianfrancotesto diLunedì 10 giugno 2019, seduta n. 187

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il 21 maggio 2019 l'ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione ha diramato il comunicato stampa «Elezioni europee: numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Conseguenze della Brexit», con il quale ha reso noti i criteri sulla cui base individuerà i candidati alle elezioni europee del 26 maggio 2019 che, in caso di Brexit, «si insedieranno in un secondo momento» sui tre seggi supplementari spettanti all'Italia, ai sensi della decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, tra quelli che rimarranno vacanti dopo il recesso del Regno Unito;

   secondo il metodo individuato dall'ufficio elettorale nazionale si procede alla individuazione delle tre liste che a livello nazionale hanno ottenuto seggi con i minori resti utilizzati o, in mancanza, con i minori resti non utilizzati, e poi alla sottrazione ad ognuna di dette tre liste di un seggio, individuato nell'ambito delle tre circoscrizioni cui è stato assegnato un seggio supplementare per effetto dell'aumento dei parlamentari da settantatré a settantasei. A tal fine, qualora le tre liste abbiano ottenuto seggi in ognuna delle tre circoscrizioni così individuate, si sottrae un seggio per circoscrizione cominciando da quella in cui lo stesso è stato ottenuto, da una qualsiasi delle tre liste, con il decimale più basso o, in mancanza, con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato. Ove una o più liste non abbiano ottenuto seggi in tutte e tre le circoscrizioni, si comincia dalla lista o dalle liste che ne hanno avuti in una sola o in due delle tre circoscrizioni interessate dall'aumento dei seggi. Nel caso in cui a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra, rimangano ancora dei seggi da individuare, essi sono ricercati nelle circoscrizioni in cui le liste interessate abbiano comunque ottenuto seggi;

   la Corte costituzionale ha qualificato l'Ufficio elettorale nazionale come organo amministrativo, ancorché composto interamente da magistrati della Corte di cassazione (sentenza n. 259 del 2009);

   la definizione dei criteri per l'attribuzione dei menzionati seggi mediante il predetto «comunicato stampa» ha sollevato non poche critiche da parte di autorevoli costituzionalisti, i quali hanno rilevato che in materia elettorale non soltanto la Costituzione pone una riserva di legge ma addirittura una cosiddetta «riserva di assemblea», in quanto l'articolo 72, comma 4, preclude che le leggi in tale materia siano approvate direttamente dalle commissioni parlamentari;

   anche sul piano del merito la correttezza dei criteri individuati dall'ufficio elettorale nazionale suscita non poche perplessità perché alla data di svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo i seggi spettanti all'Italia sono settantatré in quanto l'articolo 3, paragrafo 2, della citata decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 specifica che il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo di ciascuno Stato membro indicato al precedente paragrafo 1 (per l'Italia il numero è settantasei) è provvisorio in quanto sarà operante soltanto una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea «sarà diventato giuridicamente efficace»;

   ad avviso dell'interpellante, pertanto, pare essere corretto affermare che fino a quando non sarà «giuridicamente efficace» il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il numero dei rappresentanti italiani sia pari a settantatré e che tale numero deve quindi essere utilizzato per la ripartizione e l'assegnazione dei seggi;

   la ripartizione e l'assegnazione dei seggi a settantatré, piuttosto che a settantasei, non è indifferente ai fini della proclamazione degli eletti, giacché secondo il sistema adottato dal Ministero dell'interno, si determinano significativi spostamenti dei seggi attribuiti con i resti, tanto nelle diverse circoscrizioni elettorali, quanto alle liste di partito;

   alla luce di tutto quanto premesso, sia la correttezza dei predetti criteri indicati nel comunicato stampa dell'ufficio elettorale nazionale, sia la forma adottata per la loro individuazione, sia il rispetto della volontà popolare e con essa il principio di territorialità, paiono all'interpellante foriere di contenziosi di problematica soluzione –:

   di quali elementi disponga il Governo in ordine alla questione illustrata in premessa e se e quali iniziative di competenza, anche normative, intenda assumere al riguardo.
(2-00415) «Rotondi».